Aggiornamento delle soglie di rilevanza comunitaria in vigore dal 1 gennaio 2018

Redazione Scientifica
21 Dicembre 2017

Sulla Gazzetta ufficiale dell'UE del 19 dicembre 2017 sono stati pubblicati i tre regolamenti che fissano le nuove soglie comunitarie ai fini dell'applicazione la normativa comunitaria sugli appalti pubblici.

Sulla Gazzetta ufficiale dell'UE del 19 dicembre 2017 sono stati pubblicati i tre regolamenti che fissano le nuove soglie comunitarie ai fini dell'applicazione la normativa comunitaria sugli appalti pubblici.

Segnatamente:

  1. Regolamento (UE) 2017/2366 del 18 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2014/23/UE;
  2. Regolamento (UE) 2017/2365 del 18 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2014/24/UE;
  3. Regolamento (UE) 2017/2364 del 18 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2014/25/UE.

Le nuove soglie entreranno in vigore dal 1 gennaio 2018.

Di seguito si riporta una tabella di confronto tra le soglie di rilevanza comunitaria attualmente in vigore (in base all'art. 35 commi 1 e 2 del Codice dei contratti) e quelle che invece dovranno applicarsi a partire dal 1 gennaio 2018.

SOGLIE SETTORI ORDINARI

Soglia in vigore fino al 31 dicembre 2017

Dal 1 gennaio 2018

appalti pubblici di lavori e concessioni

art. 35 comma 1 lett. a del Codice

5.225.000 euro

5.548.000 euro

appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;

art. 35 comma 1 lett. b del Codice

135.000 euro

144.000 euro

per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti con-cernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;

art. 35 comma 1 lett. c del Codice

209.000 euro

221.000 euro

Resta inalterato l'importo per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

art. 35 comma 1 lett. d del Codice

750.000 euro

750.000 euro

SOGLIE SETTORI SPECIALI

Soglia in vigore fino al 31 dicembre 2017

Dal 1 gennaio 2018

appalti pubblici di lavori

art. 35 comma 2 lett. a del Codice

5.225.000 euro

5.548.000 euro

appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione

art. 35 comma 2 lett. b del Codice

418.000 euro

443.000 euro

resta inalterato l'importo di 1.000.000 di euro per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

art. 35 comma 1 lett. c del Codice

1.000.000 euro

1.000.000 euro

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