Non possono ricavarsi dalla lex specialis ulteriori requisiti di ammissione impliciti o nascosti

Paola Martiello
22 Dicembre 2017

Non è ammissibile un'interpretazione della lex specialis diretta a ricavare dalle norme relative all'esecuzione della prestazione ulteriori requisiti di ammissione "nascosti" o "impliciti", facendo leva sul concetto di "essenzialità". Spetta, infatti, alla sola stazione appaltante, nell'esercizio del proprio potere tecnico discrezionale, delineare in modo palese ciò che riveste natura "essenziale" per lo svolgimento del servizio, tenuto conto delle sue specifiche esigenze.

Il caso. La vicenda sottoposta al vaglio del Collegio riguardava un appalto pubblico per l'affidamento della fornitura, noleggio, lavaggio di biancheria per i pazienti e vestiario per i dipendenti, nonché fornitura di kit sterili per la sala operatoria di una ASL.

In particolare, l'impresa seconda classificata impugnava il provvedimento di aggiudicazione, il disciplinare di gara ed il Capitolato speciale sostenendo, tra gli altri motivi, che l'aggiudicataria non avrebbe dimostrato, in fase di svolgimento della gara, l'effettiva disponibilità del “magazzino remoto”, collocato vicino alla struttura ospedaliera e destinato allo stoccaggio di ulteriori scorte rispetto a quelle già conservate nei locali dell'ASL, requisito di partecipazione essenziale, secondo la ricorrente, per lo svolgimento del servizio e per la aggiudicazione della gara.

Il giudice di prime cure rigettava il ricorso ritenendo che la prova della disponibilità del magazzino di stoccaggio non rappresentasse un requisito di partecipazione, come tale necessario, con disponibilità in concreto, già in sede di presentazione iniziale dell'offerta, bensì, in considerazione della formulazione della Legge di gara, di un requisito di esecuzione del contratto.

La soluzione. Il Collegio, condividendo l'orientamento del Giudice di prime cure ha respinto l'appello osservando che non è ammissibile un'interpretazione diretta a ricavare dalle norme relative all'esecuzione della prestazione ulteriori requisiti di ammissione impliciti.

A parere del Collegio spetta, infatti, alla sola stazione appaltante nell'esercizio del proprio potere tecnico discrezionale, delineare in modo palese (facendolo seguire dall'indicazione specifica "a pena di inammissibilità dell'offerta") ciò che riveste natura "essenziale" per lo svolgimento del servizio, tenuto conto delle sue specifiche esigenze. Pertanto, non possono ricavarsi ex post, attraverso la lettura congiunta delle clausole del capitolato speciale, presunti requisiti ritenuti "essenziali" per lo svolgimento del servizio (ma non qualificati come tali dalla stazione appaltante), facendo leva - per di più - sulle particolari modalità di esecuzione della prestazione indicate dal concorrente nella sua offerta tecnica.

In questo modo, osserva il Collegio, infatti, si confondono i due piani nettamente separati, costituiti dall'individuazione dei requisiti di ammissione (potere che spetta alla sola stazione appaltante) e che riguarda elementi oggettivi valevoli per tutti i concorrenti, nel rispetto del principio della par condicio, e requisiti specifici attinenti alle particolari modalità di esecuzione della prestazione oggetto del successivo contratto, prescelti del singolo concorrente in sede di offerta tecnica, che come tali sono stati individuati dall'impresa partecipante alla gara e che valgono solo per essa.

In conclusione. Il Collegio osserva che nel caso di specie il requisito era chiaramente collegato all'esecuzione del servizio e che, in via generale, coerentemente a quanto affermato dalla stessa sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 4859 del 20 ottobre 2017, non è ammissibile un'interpretazione diretta a ricavare dalle norme relative all'esecuzione della prestazione ulteriori requisiti di ammissione nascosti o impliciti, facendo leva sul concetto di "essenzialità".

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