Il subappalto non può essere invocato quale elemento di giustificazione dell’offerta anomala

Redazione Scientifica
22 Dicembre 2017

Il subappalto non può essere invocato di per sé quale elemento di giustificazione dell'offerta anomala, poiché esso si traduce in un sostanziale trasferimento dell'anomalia sul subappaltatore, la...

Il subappalto non può essere invocato di per sé quale elemento di giustificazione dell'offerta anomala, poiché esso si traduce in un sostanziale trasferimento dell'anomalia sul subappaltatore, la cui (sub) offerta si sottrae, peraltro, al vaglio della Commissione. Pertanto, attraverso l'analisi tecnica di dettaglio fornita dall'offerente, l'Amministrazione deve valutare tutti i profili di sostenibilità della stessa, non solo sotto il profilo strettamente tecnico-economico-organizzativo, ma anche giuridico, come il rispetto del limite previsto per il ricorso al subappalto.

Calcolo della quota subappaltabile ai sensi dell'art. 118, comma 2, d.lgs. n. 163/2006.

Il parametro in base al quale va calcolata la quota subappaltabile, ai sensi dell'art. 118, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006, non è il costo orario, bensì, esclusivamente l'importo complessivo del contratto, rinveniente dal prezzo offerto dall'aggiudicatario.

Prevalenza della previsione del massimo ribasso sui prezzi unitari da corrispondere al subappaltatore - di cui all'art. 118, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006 - rispetto alla previsione del rispetto del trattamento minimo stipendiale di cui al comma 6 del medesimo art. 118.

Il comma 4 dell'art. 118, d.lgs. n. 163 del 2006 fissa una diversa regola e un distinto limite, oggettivamente diverso dal c.d. “minimo salariale” di cui al comma 6, statuendo che l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto - senza eccezioni e, quindi, anche ove si tratti di prestazioni lavorative – gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con possibilità di un ribasso massimo pari al venti per cento. Trattasi, all'evidenza, di disposizione relativa al settore della contrattualistica pubblica, che impone un minimo ex lege al corrispettivo della prestazione che l'appaltatore è tenuto a pagare al subappaltatore. La norma in commento fissa dunque una regola speciale riguardante i soli subappalti collegati e dipendenti da contratti affidati in esito a procedure di evidenza pubblica, la quale, pertanto, costituisce “lex specialis” destinata per ciò solo a prevalere rispetto alla generalissima regola dell'obbligatorio rispetto del trattamento economico minimo imposto dalla contrattazione collettiva nazionale di un certo ambito o settore (regola confermata in termini ricognitivi dal comma 6 cit.). Il rispetto del trattamento stipendiale minimo, principio avente applicazione generalizzata nell'ambito del lavoro subordinato, non può dunque sostituire o “surrogare” il distinto limite del ribasso non superiore al venti per cento per i corrispettivi unitari del subappalto, di cui al comma 4 dell'art. 118, d.lgs. n. 163/2006: laddove l'applicazione di quest'ultima norma comporti uno “standard” più elevato, è a quest'ultimo che l'appaltatore dovrà adeguarsi. La diversità delle disposizioni, insieme all'imperatività di entrambe, comporta che l'aggiudicatario non potrà liberarsi dagli obblighi del massimo ribasso sui prezzi unitari da corrispondere al subappaltatore, eccependo di rispettare e applicare il trattamento economico imposto dai contrati collettivi vigenti per il subappaltatore, trattandosi di obbligo non coincidente e non sovrapponibile a quello di cui al comma 4.

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