Morte del coniuge e domanda di addebito pendente
27 Dicembre 2017
Tizio ha avuto due figli dal matrimonio con Caia, da cui ha divorziato. Tizio sposa poi Sempronia, nei cui confronti instaura procedimento di separazione personale con richiesta di addebito. Nel corso del procedimento Tizio viene a mancare. I figli, eredi di Tizio, possono riassumere il giudizio contro Sempronia, al solo fine della domanda di addebito, sì da escludere la vedova legittimaria dalla successione?
Secondo giurisprudenza consolidata, la morte di un coniuge, in pendenza del giudizio di separazione in ogni grado, fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere (Cass. civ., n. 18130/2013; Cass. civ., n. 9689/2006). Ciò anche con riferimento alle istanze accessorie dedotte in causa. Restano invece salve le domande autonome che, pur proposte nello stesso giudizio, riguardano diritti e rapporti patrimoniali indipendenti dalla modificazione soggettiva dello status, già acquisiti al patrimonio dei coniugi e nei quali subentrano gli eredi; rispetto a tali domande il processo può essere riassunto o proseguire nei confronti di costoro (Cass. civ., n. 27556/2008; Cass. civ., n. 11997/1984). La domanda di addebito ha natura accessoria rispetto a quella principale di separazione, tanto è vero che essa non può essere proposta in via autonoma, né è ammissibile un mutamento del titolo della separazione, dopo la sentenza o il decreto di omologa, sulla scorta di comportamenti contrastanti con l'art. 143 c.c., anteriori alla separazione, ma scoperti solo successivamente (Cass. civ., n. 7450/2008). La domanda di addebito, come quella di assegno di mantenimento, segue la sorte della domanda sullo status, con conseguente cessazione della materia del contendere, in caso di morte di uno dei coniugi. Ne consegue che gli eredi di Tizio non potranno riassumere il giudizio e Sempronia concorrerà quale coniuge legittimario alla successione del marito. Solo il giudicato sull'addebito comporta infatti l'esclusione di diritti successori, come prevede l'art. 585 c.c.. |