La suddivisione degli appalti in lotti funzionali è frutto dell’esercizio di una facoltà discrezionale dell’Amministrazione

Redazione Scientifica
26 Dicembre 2017

Il principio declinato dall'art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 163 del 2006 – che rimette alle Stazioni Appaltanti, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici e onde favorire...

Il principio declinato dall'art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 163 del 2006 – che rimette alle Stazioni Appaltanti, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici e onde favorire l'accesso nel mercato nazionale delle piccole e medie imprese, di suddividere gli appalti in lotti funzionali ove possibile ed economicamente conveniente e fissare i criteri di partecipazione alle gare in modo che siano tali da non escludere le piccole e medie imprese, con lo scopo di favorire la massima partecipazione agli appalti, evitando la formazione di situazioni di monopolio o di oligopolio – non è suscettibile di applicazione vincolata. Stabilisce, invece, un parametro generale di comportamento, da adattare alle caratteristiche di ogni caso specifico. In altri termini, il principio regola l'esercizio di una facoltà discrezionale dell'Amministrazione, imponendole di verificare la possibilità di scindere gli appalti di grosse dimensioni in appalti di importo più contenuto, escludendo tale ipotesi solo in presenza di valide ragioni in senso contrario.

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