Legge di Bilancio 2018: il caregiver familiare e le altre novità in materia di famigliaFonte: L. 27 dicembre 2017 n. 205
02 Gennaio 2018
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, la “Legge di Bilancio 2018”. Di seguito le principali novità in materia di diritto di famiglia.
Proroga del Bonus bebè. L'assegno previsto dall'art. 1, comma 125, l. n. 190/2014, viene riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e potrà essere corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.
Tutela per i diciottenni che vivono fuori dalla famiglia. Al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale per coloro che al compimento della maggiore età vivano al di fuori della famiglia di origine in base a un provvedimento dell'autorità giudiziaria, si riserva, in via sperimentale, nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (art. 7, comma 2, d.lgs. 15 settembre 2017, n. 147), un ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020. Il fine è quello di effettuare interventi volti a permettere agli interessati di completare il percorso di crescita verso l'autonomia, garantendo la continuità dell'assistenza fino al compimento del ventunesimo anno di età.
Detrazioni per carichi di famiglia. Il reddito complessivo di 2840, 51 euro al lordo degli oneri deducibili, previsto quale condizione per accedere alle detrazioni previste dall'art. 12, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 917/1986 , viene elevato a 4000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.
Caregiver familiare. Viene istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020. Tale Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare definito come la persona che assiste e si prendere cura:
Banca dati delle DAT. Viene istituita presso il Ministero della salute una banca dati finalizzata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (v. Testamento biologico: il Senato approva la legge in ilFamiliarista.it) tramite le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari.
Notificazioni a mezzo posta. Diverse sono anche le modifiche apportate dal comma 461 alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, di conseguenza, alla legge n. 890/1982 in tema di notificazioni di atti a mezzo posta. Scopo degli interventi è quello di dare completa attuazione al processo di liberalizzazione ex art. 1, commi 57 e 58, l. n. 124/2017 e di assicurare, a decorrere dall'anno 2018, l'effettività dei risparmi di spesa da esso derivanti oltre all'efficiente svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo posta a tutela della funzionalità dell'amministrazione giudiziaria e della finanza pubblica.
Tutela dell'avvocato in stato di gravidanza. Con la modifica dell'art. 81-bis disp. att. c.p.c., si prevede che il Giudice, quando il difensore documenti il proprio stato di gravidanza, ai fini della predisposizione del calendario del processo ovvero della proroga dei termini in esso previsti, deve tenere conto del periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi. Tale disposizione trova applicazione anche in caso di adozione nazionale e internazionale nonché di affidamento del minore avuto riguardo ai periodi previsti dall'art. 26 d.lgs. n. 151/2001. L'applicazione della norma non può causare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un'urgente trattazione.
Detrazione delle spese sostenute per minori o maggiorenni con DSA. Tra gli oneri riconosciuti al contribuente ai fini della detrazione fiscale del 19% ex art. 15, comma 1, d.P.R. n. 917/1986 vi sono anche le spese sostenute in favore di minori o maggiorenni con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici e informatici necessari all'apprendimento oltre alle spese sostenute per l'uso di strumenti che favoriscano la comunicazione verbale e assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere. È necessario un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra sussidi e strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato.
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