Ignoti (procedimento a carico di)

Katia La Regina
03 Gennaio 2017

Quanto maggiore è la spinta verso l'attuazione dei principi propri del modello accusatorio tanto più rigide sono le barriere all'ingresso dell'ignoto nella vicenda processuale. Di conseguenza, quando l'azione penale non consegue più a una sommaria delibazione della non manifesta infondatezza della notizia di reato e l'imputazione si qualifica alla stregua di una prognosi che investe tanto l'esistenza dell'illecito quanto la responsabilità del suo autore, l'unico segmento di cui può essere protagonista l'ignoto è la fase delle indagini preliminari. Qui gli obbiettivi di fondo non cambiano, perché a prescindere dalla qualificazione soggettiva della notitia criminis, resta integro l'obbligo posto dall'art. 112 Cost. La differenza è che l'unica via di accesso all'alternativa tra esercizio dell'azione penale e richiesta di archiviazione è l'accertamento dell'identità dell'autore del reato. Quest'ultimo aspetto, tuttavia, ...
Inquadramento

Quanto maggiore è la spinta verso l'attuazione dei principi propri del modello accusatorio tanto più rigide sono le barriere all'ingresso dell'ignoto nella vicenda processuale. Di conseguenza, quando l'azione penale non consegue più a una sommaria delibazione della non manifesta infondatezza della notizia di reato e l'imputazione si qualifica alla stregua di una prognosi che investe tanto l'esistenza dell'illecito quanto la responsabilità del suo autore, l'unico segmento di cui può essere protagonista l'ignoto è la fase delle indagini preliminari. Qui gli obbiettivi di fondo non cambiano, perché a prescindere dalla qualificazione soggettiva della notitia criminis, resta integro l'obbligo posto dall'art. 112 Cost. La differenza è che l'unica via di accesso all'alternativa tra esercizio dell'azione penale e richiesta di archiviazione è l'accertamento dell'identità dell'autore del reato. Quest'ultimo aspetto, tuttavia, non deve trarre in inganno; in primo luogo, perché non bisogna pensare che laddove il procedimento sia a carico di ignoti l'obbiettivo della ricostruzione del fatto assuma un ruolo marginale rispetto a quello dell'individuazione del colpevole; non solo, infatti, vi sono casi in cui sono proprio i risultati dell'indagine sulla dimensione oggettiva dell'illecito che consentono la qualificazione della vicenda come notitia criminis a carico di ignoti, ma è assai frequente che siano proprio le indagini volte alla ricostruzione del fatto ad offrire preziosi spunti per indirizzare le investigazioni verso l'individuazione dell'autore del reato. In secondo luogo, perché sarebbe errato credere che il procedimento iscritto a mod. 44 postuli necessariamente l'assenza di un indagato. La notizia di reato, infatti, è priva di qualificazione soggettiva quando sia completamente sguarnita di indicazioni utili all'enucleazione dell'identità fisica o anagrafica del soggetto attivo dell'illecito; a queste ipotesi, tuttavia, sia affiancano anche quelle in cui la notizia di reato rechi solo un frammento di identità anagrafica, incapace per se stesso di condurre direttamente verso l'identificazione di un soggetto determinato; o ancora, i casi in cui l'indagine possieda uno specifico orientamento soggettivo ma non siano stati ancora raccolti elementi capaci di istituire un collegamento inequivoco tra una determinata persona e la condotta criminosa. In simili evenienze, non è integrata la soglia che consente di ritenere individuato l'autore del reato e, a causa della scissione delle coordinate temporali dell'obbligo di iscrizione oggettiva e soggettiva della notizia di reato, è esclusa l'insorgenza del dovere di iscrizione del nominativo nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. Anche in queste situazioni, pertanto, il procedimento sarà iscritto a carico di ignoti, ma in virtù del valore meramente ricognitivo di tale annotazione, la persona contro la quale sono dirette le indagini assume lo status di indagato.

Termini delle indagini e prassi patologiche

Se vi è un contesto in cui la circostanza che non sia stato individuato l'autore del reato favorisce la tendenza a ritenere consentito un allentamento dei vincoli posti a presidio della tempestività e della correttezza dell'attività del pubblico ministero, è quello delle regole afferenti i termini delle indagini preliminari.

Il tema può essere analizzato sotto un duplice profilo.

In primo luogo, si può porre l'accento sulle patologie che possono venire in rilievo nonostante sia stato correttamente adempiuto l'obbligo di iscrizione oggettiva della notizia di reato. Qui emerge la tendenza alla svalutazione del significato di garanzia insito nel riassetto in senso unitario del regime giuridico dei termini delle indagini contro noti e ignoti compiuto attraverso la legge 479/1999. Infatti, pur dopo l'introduzione nell'art. 415 c.p.p. di un rinvio alle disposizioni del Titolo VIII del Libro V, che ha esteso l'operatività degli artt. 405-407 c.p.p. anche alle indagini non soggettivamente qualificate, è sopravvissuta la tendenza ad escludere la sanzione di inutilizzabilità di cui all'art. 407, comma 3, c.p.p. per i casi in cui il pubblico ministero continui ad investigare oltre il termine consentito dalla legge o prorogato dal giudice ai sensi dell'art. 415, comma 1, c.p.p. Questa, tuttavia, sembra potersi considerare come una prospettiva viziata da un difetto di fondo, basata sull'idea – non condivisibile – che lo svolgimento di indagini sostanzialmente sine die non violi alcun diritto essenziale nel procedimento a carico di ignoti, a cagione della mancanza di un indagato e, dunque, di un soggetto da tutelare contro i pregiudizi del protrarsi della fase investigativa.

Al contrario, il rispetto dei termini delle indagini riveste quello stesso significato di garanzia individuale che possiede nel procedimento a carico di persone note; esso, infatti, opera come presidio anticipato di tutela per coloro che assumeranno la veste di persona sottoposta alle indagini, in quanto, per il tramite dei limiti di durata della fase, si creano i presupposti che legittimano a dedurre l'inutilizzabilità degli atti compiuti – anche in funzione dell'individuazione – oltre il termine concesso dalla legge o prorogato dal giudice.

La seconda angolazione da cui si può guardare il tema del rispetto dei termini delle indagini preliminari porta ad emersione una tra le manifestazioni più preoccupanti delle prassi elusive che possono registrarsi in materia di procedimento a carico di ignoti. Il riferimento attiene alla posticipazione artificiosa della decorrenza dei termini delle indagini operata attraverso omissioni o ritardi nell'iscrizione della notitia criminis o del nominativo dell'interessato quando l'indagine, inizialmente iscritta a mod. 44, sia approdata alla sua individuazione.

La strada del ripristino delle garanzie difensive compromesse dalla patologica gestione del registro delle notizie di reato è ostacolata dall'orientamento - che le stesse Sezioni unite hanno contribuito ad alimentare – secondo cui il termine delle indagini debba decorrere dal momento dell'iscrizione formale del nominativo della persona sottoposta alle indagini. E, a seguito delle modifiche introdotte nell'art. 415 c.p.p. con la c.d. riforma Orlando (legge 103/2017), lo sbarramento frapposto all'affermazione dell'esistenza in capo al giudice del potere di retrodatare siffatto termine al momento in cui l'iscrizione avrebbe dovuto essere effettuata sembra risultare insuperabile.

Termini delle indagini e prassi patologiche. Orientamenti a confronto

No alla retrodatazione

Cass., Sez. un., 24 settembre 2009, n. 40538. Il termine di durata delle indagini decorre dalla data in cui il p.m. ha iscritto il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che sia consentito al giudice stabilire una diversa decorrenza

No alla inutilizzabilità degli atti compiuti prima dell'iscrizione formale del nominativo nel registro della notizia di reato

Cass., Sez. un., 24 settembre 2009, n. 40538,

Cass., Sez. un., 23 aprile 2009, n. 23868Cass., Sez. un., 21 giugno 2000, n. 16

Apprezzamento della tempestività dell'iscrizione rientra nella esclusiva valutazione discrezionale del p.m.

Cass., Sez. un., 21 giugno 2000, n. 16

Si alla retrodatazione in caso di tardiva iscrizione del nome dell'indagato

Cass., Sez. V, 21 giugno 2000, n. 1410

Si alla retrodatazione e all'inutilizzabilità degli atti tardivi in caso di omissioni o ritardi nell'iscrizione del nome dell'indagato

Cass., Sez. I, 27 marzo 1998, n. 1840

La legge 103/2017, infatti, introduce nell'art. 415 c.p.p. un comma 2-bis con il quale si prevede che, nei casi di iscrizione coatta, il termine fissato dall'art. 405, comma 2, c.p.p. per la richiesta di rinvio a giudizio decorre dal provvedimento del giudice.

Non vi è traccia, dunque, delle prerogative tese alla ricostruzione del tempo in cui l'iscrizione doveva essere effettuata; anzi mentre in passato, nel caso in cui il giudice avesse riscontrato omissioni o ritardi nell'iscrizione, nulla gli vietava di retrodatare la decorrenza dei termini agganciandola alla data dell'atto che, in modo inequivoco, costituiva il rivelatore della sussistenza di un orientamento soggettivo delle indagini, attualmente l'indicazione operativa si muove in direzione opposta precludendo quella che poteva considerarsi come una azione volta al rispristino delle garanzie: il dies a quo, stando alla lettera della nuova norma, non può corrispondere alla data in cui avrebbe dovuto essere effettuata la registrazione ex art. 335 c.p.p. ma piuttosto decorre e quindi deve corrispondere, a quella – posteriore – di emanazione del provvedimento giudiziale.

In tal modo, attraverso una sorta di anomala sanatoria di una prassi comunque risultata illegittima, si finisce con il preservare i risultati di un segmento investigativo, che ove fosse stato riconosciuto il potere di ricalcolare i termini, sarebbero potuti risultare tardivi e, quindi, inutilizzabili ai sensi dell'art. 407, comma 3, c.p.p.

L'espresso riferimento ad una decorrenza dei termini agganciata ad un dies a quo successivo rispetto alla data dell'atto rivelatore della direzione soggettiva delle indagini finisce anche per dilatare l'arco cronologico di sottoposizione dell'interessato alle investigazioni, con possibile pregiudizio del suo diritto alla ragionevole durata del processo.

Per via indiretta, inoltre, ancorare la decorrenza dei termini delle indagini a una data posteriore rispetto a quella di inizio effettivo significa anche limitare l'ambito del diritto all'equa riparazione, perché la durata del processo risulterà snellita in misura corrispondente al periodo investigativo precedente il provvedimento del giudice (art. 2, comma 2-bis, l. 24 marzo 2001, n. 89).

Tutto questo, senza contare che la gestione patologica del registro di cui all'art. 335 c.p.p. produce un quadro di ricadute dirompenti, che annienta il significato di principi fondamentali quali quello di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.), di ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2, Cost.) e di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.).

Una manovra che avesse aspirato al ripristino delle garanzie attraverso un percorso coerente con le indicazioni di sistema, avrebbe dovuto condurre ad una modifica dell'art. 415 c.p.p. volta ad ancorare il termine indicato nell'art. 405, comma 2, c.p.p. non alla data del provvedimento del giudice bensì alla data fissata nel provvedimento del giudice. Tuttavia, la sensazione è che nella costruzione di questo segmento della riforma sia stata centrale la considerazione dei costi, anche in termini di economia processuale, che il riconoscimento del potere di retrodatazione imporrebbe al sistema giustizia. Non sono secondarie, del resto, le conseguenze che la retrodatazione produrrebbe sia sulla sorte dei processi in corso, sotto il profilo della inutilizzabilità degli atti di indagine tardivi, che sulla mole dei ricorsi per far valere l'irragionevole durata del processo.

Niente di nuovo, dunque, sotto il profilo dei riflessi processuali delle patologie che investono l'esecuzione dell'adempimento di cui all'art. 335 c.p.p. perché, anche ponendo mente alla valutazione interna all'ufficio del P.M. prescritta con le modifiche introdotte agli artt. 1 e 6 d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106 (art. 1, commi 75 e 76, l. 103/2017), permane l'insussistenza di rimedi esperibili nei casi di tardiva o omessa iscrizione.

Nulla è cambiato ma tutto rischia di peggiorare.

La primazia del P.M. nella gestione delle vicende legate all'iscrizione della notitia criminis che è sottesa nell'affidamento al capo dell'ufficio del compito di assicurare «l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato» (artt. 1-6 d.lgs. 106/2006), inevitabilmente accentua i termini di una discrezionalità che è molto facile da trasformare in arbitrio.

Basti pensare, del resto, al contenuto della direttiva che il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha emanato per dare attuazione alle modifiche contemplate dall'art. 1, comma 75, della l. 103/2017. In questo contesto, infatti, la doverosità dell'iscrizione a mod. 21 si esclude persino con riferimento al soggetto che nella denuncia o nella querela è indicato come autore del reato a meno che tale attribuzione non sia supportata da elementi indizianti di carattere specifico. Ciò significa - ed è detto espressamente - che anche a fronte di una notizia di reato soggettivamente qualificata, l'iscrizione avverrà a mod. 44, presumibilmente (ma non è affatto scontato) a carico di "persona da identificare".

Sin troppo evidenti le ripercussioni pratiche di un simile approccio perché una iscrizione a mod. 44, ancorché a carico di persona da identificare, inibisce l'accesso al registro delle notizie di reato (art. 335, comma 3, c.p.p.), con tutte le conseguenze che ne derivano in punto di esercizio del diritto di difesa, in relazione alla persona sottoposta alle indagini ma anche alla persona offesa.

Di fronte a simili prese di posizione si può solo stagliare quel principio di civiltà che ha indotto la Corte costituzionale (n. 307/2005) a ritenere che l'iscrizione possieda solo una «valenza ricognitiva» e non «costitutiva» e che lo status di persona sottoposta alle indagini si acquisisca «in ragione della "direzione soggettiva" concretamente assunta dall'attività» di indagine.

In altri termini, dal punto di vista operativo, conditio sine qua non della validità degli atti compiuti in un procedimento soggettivamente qualificato che sia stato iscritto a mod. 44 è l'assicurazione all'interessato dei diritti e delle garanzie che discendono dall'acquisizione della qualità di persona sottoposta alle indagini. Anche in assenza di iscrizione, pertanto, lo scavalcamento di tali presidi travolge l'atto di indagine, a seconda dei casi, con la nullità o l'inutilizzabilità.

Le investigazioni

Per il procedimento privo di riferimenti onomastici l'esigenza di predisporre una regolamentazione specifica si è avvertita, pressoché esclusivamente, rispetto alla fase dell'instaurazione del procedimento - ma solo per ciò che concerne la sede destinata ad ospitare la registrazione della notizia di reato (mod. 44), le modalità per la sua comunicazione (art. 107-bis disp. att. c.p.p.) nonché per l'attestazione di cui all'art. 107 disp. att. c.p.p. - e in relazione ai suoi esiti, attraverso la disciplina posta dall'art. 415 c.p.p. Nessuna deviazione, invece, ha investito le regole dedicate allo svolgimento dell'attività d'indagine. Infatti, ad eccezione dell'istituto della distruzione delle cose sequestrate (art. 260, comma 3-ter, c.p.p.), nelle norme prospettate in materia la posizione dell'indagato futuribile non è presa in considerazione. Di conseguenza la mancata individuazione di un eventuale responsabile può incidere sull'ampiezza del potere investigativo solo nella misura in cui rende obbiettivamente impraticabili quelle attività – si pensi all'interrogatorio – che postulano il coinvolgimento fisico della persona sottoposta alle indagini.

La ratio unificante che ha guidato il legislatore nella predisposizione della disciplina della fase delle indagini preliminari, nel procedimento a carico di ignoti ha tuttavia privato la relativa regolamentazione di quella attitudine prospettica che, invece, essa possiede rispetto al procedimento a carico di persone note. Ciò che non si è considerato, in altri termini, è che alcuni dei risultati acquisiti mediante attività che normalmente postulano l'esercizio del contraddittorio e del diritto di difesa, una volta individuata la persona cui attribuire lo status di indagato, sono capaci di incidere nella stessa misura sull'accertamento della sua responsabilità, e prima ancora, sull'adozione di eventuali provvedimenti de libertate. Da questo versante il procedimento soggettivamente non orientato svela i propri limiti, perché la fruibilità dell'apparato di garanzie apprestate dal codice – ed in alcuni casi anche la possibilità di un controllo sull'attendibilità dei risultati dell'indagine – finisce con il dipendere dalla circostanza, del tutto contingente, della più o meno tempestiva individuazione di un indagato.

Il sistema, tuttavia, possiede delle risorse da poter valorizzare. Si potrebbe pensare – quantomeno rispetto agli atti che sono capaci di condurre alla formazione di una prova utilizzabile ai fini della decisione, quali l'incidente probatorio (art. 392 c.p.p.) e gli accertamenti tecnici irripetibili (art. 360 c.p.p.) – di introdurre un meccanismo di tutela preventiva del soggetto ignoto. Si pensi, infatti, all'istituzione di una apposita lista di difensori d'ufficio cui attingere quando occorra compiere un atto che postula l'instaurazione di un contraddittorio con l'indagato. Data la frequenza di impiego nelle indagini a carico di ignoti e la nota di irripetibilità che caratterizza l'atto, la prospettiva suggerita potrebbe attagliarsi anche agli accertamenti urgenti di cui all'art. 354 c.p.p., che nel procedimento a carico di noti assicurano alla difesa il diritto di presenziare pur senza previo avviso.

Una soluzione del genere sarebbe anche in grado di attutire alcune delle ricadute che si producono laddove, a causa di un indebito ritardo nell'iscrizione del nominativo dell'indagato, un segmento dell'indagine sia stata svolta solo formalmente a carico di ignoti. Per questo aspetto, infatti, può osservarsi che nonostante la gestione patologica del registro delle notizie di reato produca effetti dirompenti sull'esercizio del diritto di cui all'art. 24 Cost., il sistema affida il ripristino delle garanzie solo all'apparato sanzionatorio senza prevedere, nel contempo, strumenti che consentano una riattivazione postuma dei canali a suo tempo fruibili per l'esercizio del diritto di difesa. Il problema investe principalmente gli atti ai quali il difensore avrebbe avuto diritto di assistere perché qui - considerando che l'atto viziato è comunque capace di offrire un notevole vantaggio al pubblico ministero, aprendo la strada alla possibilità di avvalersi di ulteriori spunti investigativi - la perdita di chances difensive non può essere compensata neppure dalla successiva dichiarazione di inutilizzabilità o di nullità dell'atto ex artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p. Invece, ipotizzare l'istituzione di una lista da cui attingere il nominativo di un difensore quando il procedimento sia iscritto a mod. 44, consentirebbe di non disperdere le informazioni acquisibili attraverso il deposito dei verbali di cui all'art. 366 c.p.p., quantomeno sotto il profilo dell'acquisizione del contenuto dell'atto o, più in generale, della verifica della corrispondenza tra quanto avvenuto nel corso del suo espletamento e quanto documentato. Un opportuno raccordo tra il difensore d'ufficio e quello di fiducia nominato in seguito dall'interessato, potrebbe assicurare quanto meno la predisposizione - in tempi più rapidi - di una strategia difensiva maggiormente consapevole.

L'archiviazione

Entro sei mesi dall'iscrizione della notizia a modello 44, l'art. 415, comma 1, c.p.p. pone l'organo dell'accusa di fronte ad un'alternativa. Egli, infatti, deve chiedere l'archiviazione nel caso in cui consideri esaurite le chances per una possibile individuazione dell'autore del reato, non essendo stati reperiti elementi di prova idonei a qualificare soggettivamente la notitia criminis, nonostante il compimento di tutte le indagini necessarie a tal fine; al contrario, laddove il P.M. ritenga ancora possibile l'individuazione in parola, deve richiedere al Gip l'autorizzazione alla prosecuzione delle indagini. In entrambi i casi, la presa di contatto tra l'organo inquirente e quello giudicante è spiegata dalla necessità di consentire all'organo giurisdizionale di operare un riscontro sui confini soggettivi dell'indagine. Ciò che si vuole evitare, infatti, è che il P.M. possa surrettiziamente sottrarsi all'obbligo di agire, garantendo l'impunità all'autore del reato, oppure che possa eludere i termini di durata massima previsti per le indagini ad personam, procrastinando artificiosamente il momento dell'iscrizione del soggetto cui il reato sarebbe già attribuibile, nel registro delle notizie di reato contro persone note.

La disciplina dell'archiviazione nel caso in cui sia ignoto l'autore del reato deve essere ricostruita avendo riguardo all'archetipo delineato per i casi di infondatezza della notizia di reato. Anche prima della novella del 1999 era, infatti, pacifico che la regolamentazione contenuta nell'art. 415 c.p.p. non potesse considerarsi autosufficiente e che - tenendo conto della finalità che accomuna tutte le ipotesi di archiviazione - si potesse mutuare dall'ipotesi base tutto ciò che fosse risultato compatibile. Così, non si dubita del fatto che anche laddove l'archiviazione venga chiesta per essere ignoto l'autore del reato, il P.M. debba trasmettere il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione delle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al Gip (art. 408, comma 1, c.p.p.). Del pari incontroverso risulta il riconoscimento della sussistenza del diritto all'avviso della richiesta in capo alla persona offesa, nei casi e secondo i presupposti di cui all'art. 408, commi 2 e 3-bis, c.p.p. Anche nel contesto in esame è, dunque, consentito l'esercizio del diritto di opposizione.

Esiti del procedimento. Accoglimento della richiesta di archiviazione

Rispetto al procedimento a carico di persone note, l'iter di archiviazione descritto dall'art. 415 c.p.p. non fa registrare alcuna differenza quanto alla forma dei provvedimenti terminativi. Così, la definizione della procedura nel senso dell'accoglimento dell'istanza potrà avvenire con decreto emesso de plano nei casi in cui il giudice ritenga di condividere la diagnosi del pubblico ministero circa l'insussistenza di prospettive per l'individuazione dell'autore del reato e, nel contempo, non sia stata presentata l'opposizione o sia stata presentata una opposizione inammissibile. Nei casi di mancato accoglimento de plano dell'istanza o di una opposizione ammissibile, è ben possibile inoltre che il giudice accolga l'archiviazione con ordinanza, all'esito dell'udienza in camera di consiglio fissata a norma dell'art. 409, comma 2, c.p.p.; in questa evenienza, tuttavia, la natura camerale del procedimento induce a ritenere applicabile la previsione contemplata dall'art. 127, comma 7, c.p.p., con la conseguenza che, pur non essendovi un indagato da notiziare circa l'esito del procedimento, l'ordinanza dovrà essere notificata alla persona offesa che abbia preso parte al contraddittorio camerale.

(Segue). Il rigetto dell'istanza

Sono i casi in cui il giudice non condivida il proposito abdicativo del P.M. quelli in cui è consentito riscontrare notevoli peculiarità rispetto al modello ordinario di archiviazione. Questo dato si scorge già dalla lettera dell'art. 415, comma 2, c.p.p.; tale disposizione, infatti, quando stabilisce che laddove il Gip ritenga che il reato sia da attribuire a persona già individuata debba ordinare l'iscrizione del nome di questa nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., disciplina espressamente una sola alternativa all'accoglimento dell'istanza in parola. Vi è da chiedersi, pertanto, se nel procedimento in esame siano precluse le due manifestazioni tipiche del dissenso del Gip sulla richiesta di archiviazione ovvero l'ordine di compiere ulteriori indagini e l'ordine di formulare l'imputazione. Invero, l'operatività della prerogativa contemplata dall'art. 409, comma 4, c.p.p., anche a voler prescindere dall'espressa conferma derivante dall'introduzione di un rinvio alle disposizioni generali (art. 415, comma 3, c.p.p.), non sembra poter essere messa in discussione. Se, infatti, si ragionasse diversamente bisognerebbe anche ammettere che a fronte di una richiesta di archiviazione ex art. 415 c.p.p., se l'autore del reato risultasse ancora ignoto a causa di riscontrate carenze investigative, il giudice sarebbe costretto ad archiviare. Accogliendo una simile prospettiva, tuttavia, è evidente che verrebbe frustrata la finalità che accomuna tutte le varie ipotesi di archiviazione (Corte cost. n. 409/1990), perché verrebbe compromessa la possibilità di un controllo effettivo sul rispetto del principio di obbligatorietà dell'azione penale. Anche nel procedimento a carico di ignoti, pertanto, si riafferma il tratto caratteristico del potere di controllo del giudice dell'archiviazione e, per questo tramite, la comune finalità che lega l'ipotesi di archiviazione di cui all'art. 415 c.p.p. con quella contemplata nell'art. 408 c.p.p.; infatti, qualunque sia la causale archiviativa, al giudice è riconosciuto un potere-dovere di verifica della completezza delle indagini, essendo sempre tenuto a controllare se sia stata compiuta ogni attività necessaria «per le determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale Sono i casi in cui il giudice non condivida il proposito abdicativo del P.M. quelli in cui è consentito riscontrare notevoli peculiarità rispetto al modello ordinario di archiviazione. Questo dato si scorge già dalla lettera dell'art. 415, comma 2, c.p.p.; tale disposizione, infatti, quando stabilisce che laddove il Gip ritenga che il reato sia da attribuire a persona già individuata debba ordinare l'iscrizione del nome di questa nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., disciplina espressamente una sola alternativa all'accoglimento dell'istanza in parola. Vi è da chiedersi, pertanto, se nel procedimento in esame siano precluse le due manifestazioni tipiche del dissenso del Gip sulla richiesta di archiviazione ovvero l'ordine di compiere ulteriori indagini e l'ordine di formulare l'imputazione. Invero, l'operatività della prerogativa contemplata dall'art. 409, comma 4, c.p.p., anche a voler prescindere dall'espressa conferma derivante dall'introduzione di un rinvio alle disposizioni generali (art. 415, comma 3, c.p.p.), non sembra poter essere messa in discussione. Se, infatti, si ragionasse diversamente bisognerebbe anche ammettere che a fronte di una richiesta di archiviazione ex art. 415 c.p.p., se l'autore del reato risultasse ancora ignoto a causa di riscontrate carenze investigative, il giudice sarebbe costretto ad archiviare. Accogliendo una simile prospettiva, tuttavia, è evidente che verrebbe frustrata la finalità che accomuna tutte le varie ipotesi di archiviazione (Corte cost. n. 409/1990), perché verrebbe compromessa la possibilità di un controllo effettivo sul rispetto del principio di obbligatorietà dell'azione penale. Anche nel procedimento a carico di ignoti, pertanto, si riafferma il tratto caratteristico del potere di controllo del giudice dell'archiviazione e, per questo tramite, la comune finalità che lega l'ipotesi di archiviazione di cui all'art. 415 c.p.p. con quella contemplata nell'art. 408 c.p.p.; infatti, qualunque sia la causale archiviativa, al giudice è riconosciuto un potere-dovere di verifica della completezza delle indagini, essendo sempre tenuto a controllare se sia stata compiuta ogni attività necessaria «per le determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale» (art. 326 c.p.p.).

Se la prerogativa di cui all'art. 409, comma 4, c.p.p. può operare a prescindere dall'individuazione della persona a cui attribuire il reato, altrettanto non può dirsi per l'ordine di formulare l'imputazione di cui all'art. 409, comma 5, c.p.p. Non a caso, infatti, la stessa Corte costituzionale ha considerato incompatibile tale ultimo istituto con il procedimento di archiviazione disciplinato dalla norma in esame [Corte cost. n. 409/1990]. Pertanto, anche laddove il giudice ritenga che l'autore del reato sia individuabile ex actis, deve escludersi la possibilità di impartire al P.M. il predetto comando. Si deve considerare, infatti, che ove si ragionasse diversamente, una persona fino a quel momento ignara di essere il possibile imputato in un procedimento penale, avendo assunto la qualità di indagato, si troverebbe costretto a dover contraddire entro brevissimi termini all'accusa formulata per ordine del giudice, pur essendo stato privato della possibilità di esercitare le attività difensive tipiche della fase delle indagini (art. 326 c.p.p.).

Se la prerogativa di cui all'art. 409, comma 4, c.p.p. può operare a prescindere dall'individuazione della persona a cui attribuire il reato, altrettanto non può dirsi per l'ordine di formulare l'imputazione di cui all'art. 409, comma 5, c.p.p. Non a caso, infatti, la stessa Corte costituzionale ha considerato incompatibile tale ultimo istituto con il procedimento di archiviazione disciplinato dalla norma in esame (Corte cost. n. 409/1990). Pertanto, anche laddove il giudice ritenga che l'autore del reato sia individuabile ex actis, deve escludersi la possibilità di impartire al P.M. il predetto comando. Si deve considerare, infatti, che ove si ragionasse diversamente, una persona fino a quel momento ignara di essere il possibile imputato in un procedimento penale, avendo assunto la qualità di indagato, si troverebbe costretto a dover contraddire entro brevissimi termini all'accusa formulata per ordine del giudice, pur essendo stato privato della possibilità di esercitare le attività difensive tipiche della fase delle indagini.

(Segue). Iscrizione coatta

L'art. 415, comma 2, c.p.p. - quale presidio del principio di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.) - disciplina la più eclatante delle manifestazioni di dissenso dalle iniziative del pubblico ministero perché consente al giudice, destinatario di una richiesta di archiviazione o di autorizzazione a proseguire le indagini, di ordinare l'iscrizione del nome della persona nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. quando ritiene che l'autore del reato sia già stato individuato. Pur se disciplinata espressamente solo nell'ambito dell'archiviazione di una notitia criminis non soggettivamente qualificata, la prerogativa in parola non resta circoscritta all'interno dei confini tracciati dall'art. 415 c.p.p.Essa, infatti, possiede l'attitudine di un meccanismo di garanzia generale, che opera assegnando al giudice il compito di tutelare il sistema dall'inadempimento dell'obbligo di immediata iscrizione del nome dell'indagato, doloso o colposo che sia. Pur non possedendo il crisma dell'eccezionalità, quello che conduce all'iscrizione coatta non può considerarsi un potere diffuso; non basta, infatti, un qualunque impulso all'intervento giudiziale per superare la scelta del pubblico ministero. In particolare, affinché non si profili il rischio di trasferire sul giudice una discrezionalità facile a tramutarsi in arbitrio, è da ritenere che il potere di ordinare l'iscrizione possa essere esercitato solo in quelle sedi in cui sia consentito all'organo giurisdizionale il controllo di tutti gli atti d'indagine sino ad allora compiuti o, comunque, in quei contesti in cui sia demandato al giudice il compito di verificare anche gli ambiti soggettivi di una domanda avanzata dal P.M. o, a seconda dei casi, da altri soggetti processuali. Al contrario, quando il dominus delle indagini ha un potere di selezione degli atti da trasmettere, l'ordine di iscrizione è da ritenersi precluso, perché la ratio di garanzia e il doveroso rispetto delle prerogative del P.M. in punto di iscrizione inibiscono qualunque intervento giudiziale sui tasselli mancanti del quadro indiziario e, dunque, ogni azione che si spinga oltre il mero riscontro del già avvenuto raggiungimento della soglia che integra l'individuazione. Sulla base di queste premesse, il potere in parola è da ritenere legittimamente esercitabile nell'economia del procedimento di proroga dei termini delle indagini preliminari (art. 406 c.p.p.); o in occasione del vaglio di ammissibilità di una domanda di incidente probatorio presentata per il caso di cui all'art. 392, comma 1-bis, c.p.p.; o ancora, in occasione del ricorso al meccanismo dell'estensione dell'incidente probatorio (art. 402 c.p.p.); al contrario, considerando proprio il potere di ritagliare lo spazio di cognizione del giudice attraverso una selezione degli atti da trasmettere, sembra doversi escludere che l'iscrizione coatta possa innestarsi nell'ambito del procedimento per l'applicazione di una misura cautelare o in occasione del procedimento di convalida (art. 391 c.p.p.).

Può, infine, considerarsi ormai pacifico che il potere di ordinare l'iscrizione del nome dell'indagato sia esercitabile dal Gip investito di una richiesta di archiviazione relativa ad una notizia di reato soggettivamente qualificata. Tale conclusione è stata prospettata con chiarezza dalle Sezioni unite quando, in relazione al modello ordinario, hanno escluso l'abnormità e, dunque, la ricorribilità per cassazione dell'ordinanza con la quale il Gip ordini l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di altri soggetti mai prima indagati e per i quali il P.M. non abbia avanzato alcuna richiesta, disponendo altresì lo svolgimento di ulteriori indagini.

Sviluppi procedurali

L'indicazione operata dalGip con l'iscrizione coatta segna il passaggio dalle indagini non soggettivamente qualificate alle indagini nei confronti di persona nota, perché con l'iscrizione il soggetto assume la formale qualità di persona sottoposta alle indagini. Ad ogni modo, il procedimento torna nell'iniziativa del P.M. Questo significa che l'organo dell'accusa potrà esercitare tutti i poteri attribuiti dalla legge e, primo tra tutti, quello di adottare le determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale. Anche per questa ragione, del resto, il Gip non può ordinare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato e contestualmente la formulazione dell'imputazione ex art. 409, comma 5, c.p.p., nel caso in cui ritenga che la persona a cui il reato sia da attribuire sia stata già individuata e, nel contempo, che siano stati reperiti elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio. Contestualmente all'iscrizione nominativa è, invece, pacifico che il giudice possa provvedere ai sensi dell'art. 409, comma 4, c.p.p.; anzi, per tale evenienza si ritiene che l'indicazione al P.M. di nuove prospettive di indagine non solo sia già in re ipsa ma sia anche specificamente indirizzata nei confronti del soggetto individuato. Ciò non toglie, tuttavia, che l'organo dell'accusa, esattamente come accade nel modello ordinario, resti libero sia di determinare le concrete modalità di svolgimento delle indagini che di persistere nel proposito abdicativo. Dopo l'iscrizione coatta, tuttavia, questi potrà domandare l'archiviazione solo ai sensi degli artt. 408 o 411 c.p.p. e non più ex art. 415 c.p.p., perché l'esecuzione dell'ordine impartito dal giudice preclude la possibilità di reiterare la richiesta di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato.

Casistica

Diritti della persona offesa nel procedimento di archiviazione

In tema di archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del reato, esiste un diritto d'intervento della parte offesa, che abbia adempiuto all'onere di dichiarazione di cui all'art. 408, comma 2, c.p.p., a prendere visione degli atti, a interloquire nel procedimento con la forma specifica dell'opposizione, a fornire materiale probatorio da sottoporre al giudice e a partecipare all'udienza camerale, fissata a norma dell'art. 410 c.p.p., qualora l'opposizione sia ammissibile (Cass., Sez. III, 11 dicembre 2003, n. 5202).

Potere del giudice di ordinare lo svolgimento di ulteriori indagini

In tema di archiviazione richiesta dal pubblico ministero contro ignoti, il giudice per le indagini preliminari, a norma dell'art. 415 c.p.p., può disporre l'archiviazione con decreto motivato o, nel caso che ritenga il reato attribuibile a persona già individuata, ordinare che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato. Qualora il Gip non ritenga di adottare, allo stato degli atti, uno dei detti provvedimenti alternativamente previsti dalla citata norma, non ha il potere di imporre al P.M. la prosecuzione delle indagini, ma deve fissare l'udienza, ai sensi dell'art. 409 c.p. p., nel contraddittorio delle parti già note. Solamente a seguito di tale udienza, come prescrive espressamente il comma quarto dell'art. 409, il Gip, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse. Il predetto articolo, infatti, pur non prevedendo specificamente il caso che sia ignoto l'autore del reato, deve essere ritenuto applicabile anche in tale ipotesi in considerazione della portata generale della disposizione in esso contenuta (Cass., Sez. I, 3 maggio 1993, n. 1961).

Imputazione coatta

È da considerare abnorme il provvedimento con il quale il Gip, a fronte di una richiesta del P.M. di archiviazione del procedimento per essere ignoto l'autore del reato, ordini al P.M. di formulare l'imputazione. Ed invero, il Gip, ove non ritenga di aderire alla detta richiesta, qualora consideri raggiunta l'identificazione della persona cui il reato debba essere attribuito, deve ordinare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della stessa e, conseguentemente, la formulazione coatta dell'imputazione nei suoi confronti ovvero, se pensi che il responsabile non sia stato ancora individuato, è tenuto a ritrasmettere gli atti al P.M. per il proseguimento delle indagini ma non può ordinare la formulazione dell'imputazione, pur non essendo stato identificato l'autore del reato (Cass., 21 gennaio 1996, n. 244; Cass., Sez. un., 31 maggio 2005, n. 22909).

Iscrizione coatta

Non è abnorme, e pertanto non è ricorribile per cassazione, l'ordinanza con la quale il Gip, all'esito dell'udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del P.M., ordini l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di altri soggetti mai prima indagati e per i quali il P.M. non abbia formulato alcuna richiesta, disponendo altresì la prosecuzione delle indagini, in quanto trattasi di decisione che rientra nei poteri di controllo a lui devoluti dalla legge sull'intera notitia criminis (Cass., Sez. unite, 31 maggio 2005, n. 22909).

Riapertura delle indagini a seguito di archiviazione

Nel procedimento contro ignoti non è richiesta l'autorizzazione del Gip alla riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione per essere rimasti sconosciuti gli autori del reato, in quanto il regime autorizzatorio prescritto dall'art. 414 c.p.p. è diretto a garantire la posizione della persona già individuata e sottoposta ad indagini, mentre nel procedimento contro ignoti l'archiviazione ha la semplice funzione di legittimare il congelamento delle indagini, senza alcuna preclusione allo svolgimento di ulteriori, successive attività investigative, ricollegabili direttamente al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale (Cass., Sez. unite, 12 aprile 2006, n. 13040)

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