Intercettazioni di conversazioni e comunicazioni. Il Governo dà attuazione alla legge delega
03 Gennaio 2018
Il Consiglio dei Ministri, il 28 dicembre 2017, ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo recante Disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 3 84, lett. a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103.
Le principali novità riguardano: l'introduzione nel codice penale dell'art. 617-septies Diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente. La nuova norma punisce con la reclusione fino a 4 anni «chiunque al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione». Il secondo comma esclude la punibilità «qualora la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta e immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca». Il delitto è procedibile a querela della persona offesa. L'ampliamento del divieto di attività diretta di intercettazione nei confronti del difensore. È previsto infatti che l'eventuale coinvolgimento, in via anche solo occasionale, del difensore nell'attività di ascolto legittimamente eseguita, non possa condurre alla verbalizzazione delle relative comunicazioni o conversazioni. Il divieto di trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni ritenute irrilevanti per le indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, purché non ritenute rilevanti a fini di prova. È fatta comunque salva la facoltà per il P.M., qualora risultino rilevanti e necessari per i fatti di prova, la possibilità di disporre con decreto motivato che le comunicazioni e conversazioni siano trascritte nel verbale anche se attinenti a dati personali sensibili. La disciplina per il deposito degli atti riguardanti le intercettazioni e la selezione del materiale raccolto. La nuova procedura prevede due fasi: 1. il deposito delle conversazioni e delle comunicazioni, oltre che dei relativi atti; 2. l'acquisizione di quelle rilevanti e utilizzabili nonché il contestuale stralcio, con destinazione finale all'archivio riservato, di quelle irrilevanti e inutilizzabili. Il P.M. è individuato come garante della riservatezza della comunicazione, essendo rimessa a lui la custodia del materiale irrilevante e inutilizzabile. I difensori e il giudice hanno facoltà di ascoltare ed esaminare tale materiale ma non è loro permesso copiarlo: sotto tale aspetto, «si supera quindi il precedente modello incentrato sulla cosiddetta “udienza stralcio”, caratterizzato dal fatto che tutto il materiale d'intercettazione era sin da subito incluso nel fascicolo delle indagini preliminari, anziché essere collocato in un archivio riservato, con la conseguenza che doveva essere interamente esaminato al fine dell'eliminazione del troppo, del vano e dell'inutilizzabile». È stata, inoltre, rivista la procedura per la selezione il materiale raccolto dal pubblico ministero e – come richiesto dalla delega – è stato introdotto un meccanismo differenziato di acquisizione nel caso in cui il materiale d'intercettazione rilevante sia stato già utilizzato per l'emissione di un provvedimento cautelare. Un regime del tutto particolare è tratteggiato in materia di intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico. Tali dispositivi non potranno più rimanere attivi senza limiti di tempo o spazio; la loro attivazione deve avvenire da remoto secondo quanto previsto dal P.M. nel suo programma d'indagine; i dispositivi dovranno essere disattivati qualora l'intercettazione avvenga in ambiente domiciliare, salvo che vi sia la prova che in tale contesto si stia svolgendo l'attività criminosa oggetto dell'indagine ovvero se l'indagine stessa riguardi i delitti più gravi, tra i quali mafia e terrorismo, di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. Infine, risultano semplificate le condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Trattasi, in tal caso, dell'unico regime immediatamente esecutivo. |