Divorzio privato: è applicabile il Regolamento Roma III?
03 Gennaio 2018
Il caso. Il Presidente del Tribunale regionale superiore di Monaco ha accolto la richiesta, presentata da un cittadino sia tedesco sia siriano, di riconoscimento della decisione unilaterale di divorzio pronunciata dinanzi al tribunale religioso della sharia in Siria. Adita dalla moglie per l'annullamento di tale decisione, l'Autorità giudiziaria superiore ha sospeso il procedimento chiedendo in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea se il divorzio risultante da una dichiarazione unilaterale di uno dei coniugi a un tribunale religioso possa ricadere nel perimetro del Reg. n. 1259/2010, così da potersi applicare la legge straniera anche per divorzi diversi da quelli pronunziati dall'Autorità giudiziaria.
I “divorzi privati” non ricadono nell'ambito di applicazione del Reg. n. 1259/2010. Ripercorrendo l'interpretazione letterale, sistematica e teleologica dell'art. 1 Reg. n. 1259/2010, la Corte di Giustizia osserva che in occasione dell'adozione del Regolamento, negli ordinamenti giuridici degli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata, solo organi di natura pubblica potevano assumere decisioni dotate di valore giuridico in materia di divorzio. Adottando tale Regolamento, quindi, il legislatore ha inteso estendere il suo ambito di applicazione solo alle situazioni nelle quali il divorzio era pronunciato da un'autorità giurisdizionale statale, da un'autorità pubblica o con il suo controllo e non anche ad altri tipi di divorzio quali quelli che, come nel caso in esame, si fondano su una dichiarazione di volontà privata unilaterale. Nonostante diversi Stati membri abbiano introdotto nel loro ordinamento, dopo l'adozione del Reg. n. 1259/2010, la possibilità di pronunciare divorzi senza l'intervento dell'autorità statale, deve tuttavia ritenersi che l'inclusione di “divorzi privati” nell'ambito di applicazione di tale Regolamento richiederebbe scelte di competenza del solo legislatore europeo. Alla luce anche della nozione di “divorzio” di cui al Reg. n. 2201/2003, pertanto, la Corte di Giustizia stabilisce che l'art. 1 Reg. n. 1259/2010 debba essere interpretato nel senso che «il divorzio risultante da una dichiarazione unilaterale di uno dei coniugi dinanzi a un tribunale religioso (…) non ricade nella sfera di applicazione ratione materiae di detto regolamento». |