Straordinaria e temporanea gestione dell’impresa ai sensi del d.l. n. 90 del 2014

Redazione Scientifica
02 Gennaio 2018

La disposizione dell'art. 32 d.l. n. 90 del 2014, al comma 1, stabilisce che la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa operi...

La disposizione dell'art. 32 d.l. n. 90 del 2014, al comma 1, stabilisce che la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa operi «limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto ovvero dell'accordo contrattuale o della concessione» e, al comma 2, che la sua durata sia commisurata «in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica, al servizio o alla fornitura oggetto del contratto ovvero dell'accordo contrattuale e comunque non oltre il collaudo».

L'operatività limitata quoad effectum dell'istituto non estende l'efficacia sospensiva dei poteri gestori spettanti agli amministratori a quei contratti e/o rapporti che non siano espresso e specifico oggetto di gestione straordinaria da parte dell'autorità prefettizia, dando questa luogo solo ad una «gestione separata di quella parte dell'azienda che dovrà eseguire l'appalto pubblico» (così anche l'ANAC nelle Seconde Linee Guida per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia adottate il 28 gennaio 2015), sicché rispetto a tali contratti gli amministratori della società mantengono inalterati i propri poteri, non escluso quello di conferire la procura ad litem per impugnare i provvedimenti di revoca e/o recesso esercitati dalla stazione appaltante, consequenziali all'informativa antimafia, rispetto a rapporti in essere con l'Amministrazione sino a quel momento, almeno e appunto, non ricompresi nel provvedimento di straordinaria e temporanea gestione ai sensi dell'art. 32 d.l. n. 90 del 2012.

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