Notifica dell'impugnazione in cancelleria: dal 2014 solo in caso di PEC non funzionante

Redazione scientifica
04 Gennaio 2018

L'art. 16-sexies d.l. n. 179/2012 impone alle parti la notificazione dei propri atti presso l'indirizzo PEC risultante dagli elenchi/registri normativamente indicati, escludendo che tale notificazione possa avvenire presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, salvo nei casi di impossibilità a procedersi a mezzo PEC, per causa addebitabile al destinatario della notifica.

Il caso. Il tribunale di Torre Annunziata, al quale era stato proposto gravame contro la sentenza del giudice di pace, accoglieva la domanda di risarcimento dei danni subiti dall'appellante a seguito di sinistro stradale. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società presso la quale era assicurato il veicolo di proprietà della responsabile dell'incidente.

Notificazione dell'impugnazione. La società ricorrente denuncia violazione dell'art. 52 d.l. n. 90/2014, conv. con modif. dalla l. n. 114/2014, per avere il tribunale ritenuto valida la notifica dell'atto di appello alla stessa società, avvenuta ex art. 82 r.d. n. 37/1934 presso la cancelleria del giudice di pace di Torre Annunziata, anzichè presso l'indirizzo PEC del difensore o della società, risultanti dal ReGindE e dall'INI PEC.

Domicilio digitale. Il Collegio ricorda come l'art. 16-sexies d.l. n. 179/2012, conv. con modif. dalla l. n. 221/2012, come introdotto dall'art. 52 d.l. n. 90/2014, conv. con modif. dalla l. n. 114/2014 impone alle parti di notificare i propri atti presso l'indirizzo PEC risultante dagli elenchi INI PEC di cui all'art. 6-bis d.lgs. n. 82/2005 ovvero presso il ReGIndE, di cui al d.m. n. 44/2011. È escluso, poi, che tale notifica possa avvenire presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, ad eccezione dei casi di impossibilità a procedersi a mezzo PEC, per causa addebitabile al destinatario della notifica (cfr. Cass. civ., n. 17048/2017).

In cancelleria solo se la PEC non funziona. Nel caso di specie, dunque, la notifica dell'appello alla società di assicurazione avrebbe dovuto essere effettuata presso l'indirizzo PEC del difensore della stessa risultante dagli elenchi/registri normativamente indicati e, solo se impossibile per causa imputabile al difensore, doveva effettuarsi presso la cancelleria del giudice di pace adito. Ne consegue che la notifica effettuata direttamene presso la cancelleria del giudice di Torre Annunziata è affetta da nullità.

Per tali ragioni, la Suprema Corte ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Torre Annunziata perché provveda alla rinnovazione della notificazione del gravame.