Chi esercita il "controllo analogo congiunto” col MEF? L’ANAC propone l’adozione di un regolamento ricognitivo delle società in house

04 Gennaio 2018

L'ANAC ha inviato ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al MEF e al MIT un atto di segnalazione (delibera n. 1209 del 29 novembre 2017, depositata il 6 dicembre 2017) in cui evidenzia l'opportunità di un coordinamento tra le disposizioni in materia di affidamento in house contenute nel T.U.S.P.P. e quelle del Codice dei contratti pubblici, sottolineando, in particolare, la necessità di chiarire il contenuto dell'art. 9 del suddetto T.U., laddove al comma 1, stabilisce, con riferimento alle partecipazioni pubbliche statali, che i diritti del socio pubblico sono «esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altri Ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale».

L'ANAC ha inviato ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al MEF e al MIT un atto di segnalazione (delibera n. 1209 del 29 novembre 2017, depositata il 6 dicembre 2017) in cui evidenzia l'opportunità di un coordinamento tra le disposizioni in materia di affidamento in house contenute nel T.U.S.P.P. e quelle del Codice dei contratti pubblici, sottolineando, in particolare, la necessità di chiarire il contenuto dell'art. 9 del suddetto T.U., laddove al comma 1, stabilisce, con riferimento alle partecipazioni pubbliche statali, che i diritti del socio pubblico sono «esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altri Ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale».

L'ANAC ha evidenziato che la suddetta previsione, riferita a tutte le società a partecipazione pubblica statale, "sembrerebbe avallare anche la possibilità di costituire società in house a partecipazione pubblica statale dove il controllo analogo connesso all'esercizio dei diritti di socio sarebbe esercitato da soggetto diverso da quello competente per materia e che si avvale delle suddette società per i propri affidamenti".

Nella stessa segnalazione l'ANAC ha sottolineato infatti che "a meno di non interpretare la norma nel senso di escludere affidamenti in house da parte di amministrazioni statali diverse dal Ministero dell'economia e delle finanze (considerazione che apparrebbe non ragionevole oltre che contraddetta dal sistema giuridico esistente), la stessa non può che essere interpretata coerentemente con la disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici in modo da garantire la capacità dell'amministrazione affidataria di esercitare quell'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata che caratterizza il controllo analogo. Confermerebbe tale interpretazione la previsione della norma secondo cui i diritti di socio devono essere esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con l'amministrazione competente per materia”.

A fronte dell'incertezza nell'interpretazione della suddetta disposizione l'ANAC ha proposto alle suddette Istituzioni l'adozione di un atto regolamentare a carattere ricognitivo delle società in house delle amministrazioni dello Stato, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze e dalle amministrazioni interessate, che individui, con riferimento a ciascuna delle suddette società, le attività svolte e il Ministero o i Ministeri competenti per materia che esercitano, ai fini di cui agli articoli 5, commi da 1 a 5, e 192 del Codice dei contratti pubblici, il controllo analogo in forma congiunta con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 9, comma 1, del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica.

L'ANAC ha pertanto formulato una proposta per l'adozione della seguente previsione legislativa: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze e dalle amministrazioni interessate, sono individuati, con riferimento a ciascuno degli enti in-house delle amministrazioni dello Stato, i Ministeri competenti per materia che esercitano, ai fini di cui agli articoli 5, commi da 1 a 5, e 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il controllo analogo in forma congiunta con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con lo stesso decreto sono configurati i poteri di controllo analogo e sono individuate le attività che gli enti strumentali svolgono a favore delle amministrazioni controllanti».

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