Litispendenza internazionale: ammissibili i provvedimenti cautelari solo in caso di danno concreto al minore
05 Gennaio 2018
Il caso. Tizio e Caia hanno contratto matrimonio in Romania, trasferendosi successivamente in Italia senza mai trascrivere il vincolo nei registri dello stato civile. Cessata la convivenza, Caia, che aveva continuato a vivere con i figli avuti dal marito nella casa familiare di proprietà comune, ha agito di concerto con Tizio innanzi a un Tribunale rumeno al fine di conseguire lo scioglimento del matrimonio. Non avendo il Giudice rumeno disposto alcun provvedimento provvisorio, Caia si è rivolta al Tribunale di Trento, chiedendo l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso di sé con conseguente assegnazione della casa coniugale oltre alla previsione di un contributo per il mantenimento dei minori a carico del padre.
Limiti ai provvedimenti cautelari a tutela dei figli. Premesso che, ai fini della pronuncia in esame, nessun rilievo può essere attribuito all'omessa trascrizione del matrimonio celebrato all'estero nei registri dello stato civile trattandosi di una mera formalità non essenziale ai fini della costituzione del vincolo, il Tribunale ritiene che, nel caso in esame, ricorra un'ipotesi di litispendenza internazionale disciplinata, per quanto attiene ai procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale, dall'art. 19, comma 2, Reg. n. 2201/2003 secondo cui «qualora dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state proposte domande sulla responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita». Tale disposizione, adottando la prevenzione come criterio per la definizione dei rapporti tra procedimenti paralleli, non impedisce comunque la pronuncia di provvedimenti provvisori e cautelari come dimostra l'art. 20 Reg. n. 2201/2003 il quale prevede, in casi di urgenza, un generale potere di cautela in favore delle autorità giurisdizionali degli Stati membri che si sostanzia nell'emissione di provvedimenti idonei a disciplinare una determinata situazione in via meramente provvisoria o nella pronuncia di provvedimenti cautelari in senso stretto destinati ad assicurare «la fruttuosità della pronuncia di merito», evitando che il diritto venga irrimediabilmente compromesso nelle more del giudizio. Presupposti per l'esercizio di tale potere straordinario di disciplina interinale o cautelare sono, quindi, la presenza delle persone e dei beni interessati dalla causa matrimoniale o di responsabilità genitoriale all'interno dello Stato e la sussistenza di una situazione di urgenza, elemento da interpretare in senso restrittivo dovendosi identificare con quelle particolari situazioni oggettive la cui eventuale persistenza sia in grado di recare un concreto danno al minore. Non ricorrendo tale circostanza nel caso di specie, il Collegio dispone la sospensione del procedimento. |