Il rapporto tra informative interdittive antimafia e straordinaria e temporanea gestione dell’impresa ex d.l. n. 90/2014

05 Gennaio 2018

L'adozione di misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione di cui all'art. 32 del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, ben potendo seguire, e non dovendo necessariamente precedere, l'emissione dell'informativa prefettizia antimafia, non ne pregiudica gli effetti interdittivi medio tempore verificatisi.Le stazioni appaltanti, pertanto, salva l'eccezionale ipotesi di cui al comma 3 del d. lgs. n. 159 del 2011, qualora sopraggiunga un'interdittiva antimafia, sono tenute a procedere alla revoca dell'aggiudicazione o al recesso dal contratto fintantoché non intervenga l'eventuale provvedimento di straordinaria e temporanea gestione adottato dal Prefetto.

Con la sentenza in epigrafe, il Consiglio di Stato ha chiarito come vada inteso il rapporto giuridico intercorrente tra le informative antimafia e i provvedimenti prefettizi che dispongono la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa ai sensi dell'art. 32 d.l. 24 giugno 2014 n. 90.

Tale norma, per quel che qui interessa, dispone che, nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per alcuni delitti contro la pubblica Amministrazione (concussione, corruzione, traffico di influenze illecite, etc.) ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale, e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali, attribuibili ad un concessionario di lavori pubblici, ad un contraente generale, o a un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, o che eserciti un'attività sanitaria per conto del SSN, il Prefetto del luogo in cui ha sede la stazione appaltante, su proposta del presidente dell'ANAC, può provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto ovvero dell'accordo contrattuale o della concessione.

Ciononostante, chiarisce la sentenza, essendo l'emanazione delle suddette misure straordinarie da parte del Prefetto circostanza meramente eventuale, essa non può rendere inefficaci, a posteriori, gli atti di revoca o recesso adottati in forza di informative interdittive antimafia già assunte.

Difatti, la revoca dell'aggiudicazione o il recesso dal contratto conseguenti all'emissione dell'informativa antimafia costituiscono un atto necessitato e vincolato per la stazione appaltante, salvo che questa non decida, in base ad un prudente e motivato apprezzamento discrezionale, di esercitare l'eccezionale potere conferitole dall'art. 94, comma 3, del d. lgs. n. 159 del 2011, «in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi».

Pertanto, risultano ininfluenti gli eventuali atti sopravvenuti allorché si siano già prodotti gli effetti della revoca o del recesso.

Sicché, la validità di questi ultimi deve essere riconosciuta, in osservanza del principio tempus regit actum, con riferimento alla data della loro adozione se, in quel momento, era pienamente operante e vincolante l'efficacia interdittiva dell'informativa.

La stessa ANAC, nelle c.d. Seconde Linee Guida del 27 gennaio 2015, ha chiaramente osservato che, in presenza di un'informativa interdittiva antimafia, la regola generale non può che essere quella della revoca dell'aggiudicazione o, se la stipula negoziale è già intervenuta, della risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 94, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, costituendo la prosecuzione del contratto pubblico un rimedio di carattere straordinario da ammettere solamente in presenza degli eccezionali requisiti, rispondenti ad esclusive finalità di interesse pubblico, e nei rigorosi limiti stabiliti dall'art. 32, comma 10, d.l. n. 90 del 2014.

Inoltre, va soggiunto che, essendo la straordinaria e temporanea gestione limitata a singoli rapporti, le misure di cui al citato art. 32 d.l. n. 90 del 2014 sono idonee a determinare la cessazione degli effetti dell'informazione antimafia interdittiva del Prefetto solo per quei rapporti a cui esse si riferiscono, continuando le interdittive a dispiegare i propri effetti al di fuori della gestione separata istituita per l'esecuzione dell'appalto in relazione al quale sono state disposte le misure straordinarie.

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