La scelta del criterio di aggiudicazione è ampiamente discrezionale

05 Gennaio 2018

La scelta del criterio di aggiudicazione è espressione tipica della discrezionalità della stazione appaltante, incidente sul merito dell'azione amministrativa e sindacabile nei soli limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza.

La sentenza ha confermato l'orientamento giurisprudenziale per cui la scelta del criterio di aggiudicazione costituisce un'espressione tipica della discrezionalità della stazione appaltante, incidente sul merito dell'azione amministrativa e sindacabile nei soli limiti della manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o macroscopico travisamento del fatto (Cons. St., Sez. IV, 27 gennaio 2014 n. 355).

Nel caso di specie, il TAR ha rilevato l'assenza di tali vizi alla stregua della motivazione che la stazione appaltante aveva fornito circa l'utilizzo del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), evidenziando che oggetto di affidamento fosse un servizio «..con caratteristiche standardizzate ed essendo il servizio stesso caratterizzato da elevata ripetitività».

Inoltre, il TAR ha rilevato che il capitolato individuava con precisione l'oggetto della gara senza lasciare agli operatori margini di definizione dell'offerta posto che, riferendosi allo svolgimento dei servizi di trasporto, venivano precisati i percorsi da realizzare, i luoghi di ritiro e consegna, i mezzi da utilizzare, i materiali da trasportare e più, in generale, tutte le modalità con le quali il trasporto dovrà essere effettuato.

Anche da ciò consegue la legittimità della scelta della Stazione appaltante, in linea con l'orientamento per cui il criterio del prezzo più basso può essere utilizzato quando le caratteristiche della prestazione da eseguire sono già ben definite dalla stazione appaltante e, ciò, nell'ipotesi “.. in cui sono previsti tutti gli aspetti e le condizioni della prestazione, con la conseguenza che il concorrente deve solo offrire un prezzo (TAR Lazio, sez. II ter, 7 agosto 2017, n. 9249).

Da ultimo, giova segnalare che, probabilmente in ragione della infondatezza del ricorso, il TAR non ha ritenuto dover approfondire in questa sede la nota questione della controversa immediata impugnabilità del bando nella parte relativa alla scelta del criterio di aggiudicazione, recentemente rimessa all'esame dell'Adunanza Plenaria (cfr. Cons. St, Sez. VI, ord., 7 novembre 2017, n. 5138).

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