Compatibilità tra giusto processo e dichiarazioni acquisite ex art. 512 c.p.p.

Francesca Di Muzio
05 Gennaio 2018

Il presente contributo affronta il tema del diritto al confronto nei casi di testimoni irreperibili andando ad analizzare, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, se e quando riconoscere efficacia di prova a dichiarazioni assunte attraverso metodi che non permettono all'accusato di confrontarsi con il proprio accusatore, quale il regime di utilizzo delle letture previsto negli artt. 512 ss. c.p.p.
Abstract

Il presente contributo affronta il tema del diritto al confronto nei casi di testimoni irreperibili andando ad analizzare, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, se e quando riconoscere efficacia di prova a dichiarazioni assunte attraverso metodi che non permettono all'accusato di confrontarsi con il proprio accusatore, quale il regime di utilizzo delle letture previsto negli artt. 512 ss. c.p.p.

Il diritto al confronto nella giurisprudenza Cedu

La Corte di Strasburgo attraverso la propria giurisprudenza in tema di diritto al confronto ha inteso tracciare le guidelines necessarie per garantire una proporzione equa tra la tutela del principio del contradditorio e il pieno accertamento dei fatti di causa, attraverso un attento bilanciamento tra il diritto di ogni accusato ad esperire l'esame testimoniale nei confronti dell'individuo le cui dichiarazioni possono arrecare grave pregiudizio alla reputazione e alla libertà personale e il raggiungimento di una completa ricostruzione dei fatti di causa a cui si collega un'adeguata protezione delle vittime e dei testimoni da intimidazioni e/o minacce. L'art. 6, §3 lett. d) Cedu disciplina, quale diritto garantito a ogni accusato, quello di esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico, principio quest'ultimo affermato anche nell'art. 111, comma 3, Cost.

La Corte europea in merito alla diritto al confronto nei casi di testimone assente o irreperibile si è assestata su un orientamento secondo cui gli elementi di prova su cui può basarsi una condanna penale devono essere assunti in presenza dell'imputato e in un'udienza pubblica, salvo talune eccezioni. Numerose le pronunce della Corte che confermano tale orientamento a partire dal caso Bracci c. Italia, Craxi c. Italia, De Lorenzo c. Italia, fino all'importante sentenza Ogaristi c. Italia. Proprio nel caso Bracci c. Italia il giudice italiano per uno dei reati addebitato all'imputato si era basato solo ed esclusivamente sulle dichiarazioni rese in segreto dalla vittima prima del processo, infatti proprio nel momento in cui si celebrava il dibattimento, il testimone si era reso irreperibile e si era preceduto alla lettura della testimonianza ex art. 512 c.p.p. per impossibilità sopravvenuta. In detta occasione il ricorrente non aveva avuto un'occasione adeguata e sufficiente per contestare le dichiarazioni su cui si fonda la sua condanna, pertanto la Corte di Strasburgo condannò l'Italia. Altra decisone di notevole impatto fu quella relativa al caso Craxi c. Italia la quale ribadisce i principi già enunciati dalla Corte nelle decisioni precedenti. La Corte anche in questa occasione evidenziò come la condanna di Craxi si fondasse in maniera determinante se non esclusiva, sulle dichiarazioni di persone alle quali l'accusato non aveva potuto in alcun modo, né in alcun stato della procedura , porre domande e pertanto dichiarava la violazione della'art. 6 §3 letta d) Cedu, nella parte in cui è stabilito che ogni imputato deve poter esaminare i testimoni a carico.

In ultimo si segnala la sentenza del 12 ottobre 2017,Cafagna c. Italia nella quale la Corte ha ribadito che le garanzie sancite dall'art. 6 par. 3 Cedu a favore dell'imputato

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esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico

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rappresentano profili specifici del diritto a un processo equo sancito dal comma 1 di tale disposizione. I giudici europei hanno poi ricordato che il principio sancito dall'art. 6 secondo il quale, prima che un imputato possa essere dichiarato colpevole, tutti gli elementi a carico devono in linea di principio essere prodotti dinanzi a lui in pubblica udienza, ai fini di un dibattimento in contraddittorio, non è privo di eccezioni. La Corte deve quindi procedere ad un triplice scrutinio, conformemente ai principi elaborati dalla propria giurisprudenza, valutando se:

  • l'impossibilità per la difesa di interrogare o di far interrogare un testimone a carico è giustificata da un motivo serio;
  • le deposizioni del testimone assente abbiano costituito la prova unica o determinante della colpevolezza del ricorrente;

vi siano sufficienti elementi in grado di compensare le problematiche legate all'ammissione di una tale prova per permettere una valutazione corretta ed equa della sua affidabilità.

Compatibilità tra giusto processo e condanna dell'imputato sulla base delle dichiarazioni assunte in assenza di contraddittorio

In merito all'applicazione degli artt. 512 e 513 c.p.p. occorre ricordare come la Corte costituzionale con sentenza 255 del 1992si è espressa sul metodo di formazione della prova nel processo penale in particolare sulla regola che prevedeva che le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dalle persone informate sui fatti non potessero essere utilizzate a fine di prova ma soltanto al fine di valutare la credibilità del teste. Una modifica importante alla disciplina delle letture è stata apportata anche dalla legge min. 267 del 1997 che distingueva ai fini dell'utilizzo delle letture in dibattimento tra l'impossibilità di ottenere la presenza del dichiarante e la facoltà di non rispondere del dichiarante. Di grande rilievo assume la modifica apporta dall'art. 111 Cost. che introduce il giusto processo il quale prevede che possono essere acquisite e lette al dibattimento le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminare qualora il dichiarante sia al momento del suo esame irreperibile. Sul punto la Corte di cassazione, Sez. III, 138/2006 ha affermato che l'impossibilità di ripetere a dibattimento il mezzo probatorio è oggettiva e quindi consente la lettura delle precedenti dichiarazioni solo quando non dipende da una libera scelta del testimone di sottrarsi all'esame, per esempio l'impossibilità derivata dall'irreperibilità , dalla morte o anche dall'incapacità a testimoniare sopravvenuta; mentre è soggettiva o volontaria – e quindi impedisce il recupero probatorio delle precedenti dichiarazioni- quando dipende da una libera scelta di sottrarsi all'esame dibattimentale, precisando però che la sua libera scelta è quella non coatta, non condizionata da minacce, violenze o altre illecite interferenze esterne. Ebbene alla strega di quanto enunciato l'art. 512 c.p.p deve essere necessariamente interpretati facendo riferimento a quanto previsto dall'art. 111, comma 5, Cost. Difatti nell'ultima pronuncia la Corte europea nel caso Cafagna c. Italia ha ritenuto che il diritto alla difesa del ricorrente ha subito una limitazione incompatibile con il principio di equo processo garantito dall'art. 6 par. 1 e 3 d) della Convenzione, e pertanto ha condannato lo Stato Italiano per la violazione di tali disposizioni per i seguenti motivi: il Governo italiano non ha dimostrato che le autorità giurisdizionali italiane abbiano compiuto tutti gli sforzi ragionevolmente volti ad assicurare la comparizione del testimone; le deposizioni rese dal testimone nel 1996 hanno costituito la prova unica o determinante della colpevolezza del ricorrente; il diritto all'interrogatorio dei testimoni a carico costituisce uno strumento essenziale di controllo della credibilità e dell'affidabilità delle deposizioni incriminanti e, di conseguenza, del fondamento dei capi d'accusa

In conclusione

È evidente che, alla luce della giurisprudenza sovrannazionale e in particolare dell'ultima pronuncia della Corte di Strasburgo Cafagna c. Italia, possa affermarsi come in mancanza di un'occasione adeguata e sufficiente di confronto tra accusato e accusatore la condanna dell'imputato dovrà considerarsi ingiusta se si fonda soltanto e in maniera decisiva sul contributo narrativo di uno più assenti. Si ricorda come le Sezioni unite, con sentenza n. 27918/2010 avevano dimostrato piena condivisione ed adesione ai principi elaborati dalla giurisprudenza europea, affermando sul punto che

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la giurisprudenza di questa Corte più recente ed assolutamente maggioritaria ritiene che è possibile, e quindi doveroso, dare alle norme di valutazione probatoria nazionali una interpretazione adeguatrice che le renda conformi alla norma della Cedu

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, e dunque appare quanto mai incomprensibile la pronuncia della Cassazione nel caso Cafagna. Alla regola generale secondo cui gli elementi di prova su cui può basarsi una condanna penale, devono essere assunti in presenza dell'imputato e in udienza pubblica salvo le eccezioni relative alle letture dovranno adeguarsi i giudici italiani allineandosi alle indicazioni dei giudici europei, dalle quali la Corte di cassazione dopo la nuova condanna non potrà più discostarsi.

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