La sanzione per la condotta disfunzionale della madre non deve comportare un ingiustificato danno per il figlio
08 Gennaio 2018
Il caso. Parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Milano l'affidamento condiviso del figlio con collocamento preferenziale presso di sé e la regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di visita in favore della madre, ponendo a carico della medesima il 50% delle spese straordinarie riferibili al minore. La resistente, aderendo alla richiesta di affidamento condiviso formulata dall'ex compagno, ha chiesto il collocamento preferenziale del figlio presso di sé oltre alla regolamentazione del diritto di visita in favore del padre e la determinazione, a carico di quest'ultimo, di un assegno mensile per il mantenimento del minore e il pagamento integrale delle spese straordinarie.
La condotta disfunzionale della madre non esclude di per sé la sua capacità genitoriale. Secondo il Tribunale è indubbio che la decisione relativa alla residenza del minore, da intendersi in senso ampio e non solo in quanto coincidente con il dato anagrafico, afferisca all'alveo di quelle scelte che i genitori devono operare d'intesa, essendo richiesto il consenso di entrambi i genitori e che, pertanto, la scelta della resistente di spostare la propria residenza e quella del figlio presso l'attuale compagno è illegittima poiché la stessa avrebbe dovuto rivolgersi all'autorità giudiziaria e richiedere l'autorizzazione al trasferimento prima di procedere. Tale comportamento consente al Collegio di procedere all'applicazione, anche d'ufficio, delle sanzioni ex art. 709-ter c.p.c. e, in particolare, di ammonire la resistente dall'astenersi dal porre in essere comportamenti contrari alla genitorialità condivisa oltre a dover pagare una determinata somma in favore della Cassa delle Ammende. Tuttavia, osservano i Giudici di merito, la sanzione inflitta non deve risolversi in «una sorta di ritorsione» in danno del minore e, di conseguenza, nell'assunzione di un provvedimento che, in quanto diretto a censurare «una disfunzionale modalità operativa della madre», si risolva in un ingiustificato danno per il figlio. Dal comportamento della resistente non deriva necessariamente una statuizione di inadeguatezza a svolgere il ruolo di affidataria o collocataria del minore: la soluzione che il Collegio deve valutare è quella che maggiormente risponde all'interesse di quest'ultimo nel rispetto del suo diritto a crescere con il costante apporto di entrambi i genitori. Deve, pertanto, respingersi la richiesta di collocamento del minore presso di sé presentata dal padre in quanto non formulata nell'interesse del figlio ma finalizzata solamente al soddisfacimento di un bisogno proprio del ricorrente.
Criteri per la determinazione delle spese straordinarie. Per quanto riguarda le spese relative al figlio, il Collegio osserva che l'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore dovendosi ritenere incluse, ad esempio, le spese relative a vitto, mensa scolastica e medicinali da banco mentre gli assegni familiari devono essere corrisposti dal genitore collocatario (o affidatario) e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi fra le parti o diversa indicazione giudiziale. Per spese straordinarie, invece, si intendono quelle che presentano almeno un requisito tra occasionalità e sporadicità (requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo) o voluttuarietà (requisito funzionale). Di conseguenza, il Tribunale ritiene che, nel caso in esame, le parti dovranno contribuire al pagamento, nella percentuale del 50%, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole ripartendo tali spese in:
Relativamente alle spese straordinarie da concordare, il Collegio richiede che il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, motivi per iscritto il proprio dissenso entro massimo 10 giorni dalla stessa: il silenzio sarà inteso come assenso. Infine, è richiesto al genitore anticipatario di inviare (tramite raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni; il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. |