Notifica dell'impugnazione presso la Cancelleria valida solo se è impossibile effettuarla all'indirizzo PEC
08 Gennaio 2018
Il caso. Società ricorrente ha impugnato presso la Corte di Cassazione la sentenza con cui il Tribunale di Torre Annunziata aveva accolto la domanda di risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale presentata dall'attuale controricorrente, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto valida la notificazione dell'atto di appello presso la cancelleria del Giudice di pace, ai sensi dell'art. 82, R.D. n. 37/1934, e non presso l'indirizzo PEC del difensore del proprio legale rappresentante o della stessa società quali risultanti, rispettivamente, dal ReGIndE e dall'INIPEC.
Notifica presso la Cancelleria valida solo se è impossibile effettuarla via PEC. L'art. 16-sexies, d.l. n. 179/2012 esclude che la notificazione al difensore possa avvenire presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, salvo nei casi di impossibilità a procedersi a mezzo PEC per causa imputabile allo stesso destinatario. Tale prescrizione prescinde dall'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica da parte del difensore, «trovando applicazione direttamente in forza dell'indicazione normativa degli elenchi da cui è dato attingere l'indirizzo PEC del difensore, stante l'obbligo in capo allo stesso di comunicarlo al proprio Ordine e dell'Ordine di inserirlo sia nel registro INIPEC che nel ReGIndE». In conformità al principio stabilito di recente anche da Cass. civ., n. 17048/2017, la Suprema Corte ritiene che la notificazione dell'appello, nel caso di specie, risulta affetta da nullità in quanto avrebbe dovuto essere effettuata presso l'indirizzo PEC del difensore della ricorrente come risultante dagli elenchi indicati dall'art. 16-sexies, d.l. n. 179/2012. Nullità ma non inesistenza, essendo quest'ultima configurabile, oltre che nel caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo così ogni altra ipotesi di difformità al modello legale nella categoria della nullità. Per questi motivi la Cassazione accoglie il ricorso. |