Il termine impugnatorio decorre dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto approvata dal competente organo

Redazione Scientifica
08 Gennaio 2018

La comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, che deve essere fatta d'ufficio immediatamente (e comunque non oltre giorni cinque) da parte della Stazione Appaltante...

La comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016, che deve essere fatta d'ufficio immediatamente (e comunque non oltre gg. 5) da parte della Stazione Appaltante, nel riferirsi all'“aggiudicazione” (non ulteriormente qualificata), si riferisce all'atto conseguente all'approvazione dell'organo competente e non alla “proposta di aggiudicazione” (di cui all'art. 33) o “aggiudicazione provvisoria” secondo la terminologia del Codice previgente. La proposta di aggiudicazione, peraltro, fa nascere una mera aspettativa in capo all'interessato alla positiva definizione del procedimento stesso, in quanto in essa non si individua il provvedimento conclusivo della procedura di evidenza pubblica, avendo per sua natura un'efficacia destinata ad essere superata. Non a caso l'art. 204 del nuovo Codice Appalti sancisce espressamente l'inammissibilità della impugnazione della proposta di aggiudicazione di cui agli artt. 32 e 33 del medesimo d.lgs. n. 50 del 2016.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.