La comunicazione ex art. 76 nuovo Codice fa scattare il termine per ricorrere solo se contiene inequivocabilmente l’aggiudicazione definitiva

09 Gennaio 2018

La sentenza precisa che il termine per ricorrere contro l'aggiudicazione definitiva decorre dalla comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016 «soltanto di fronte ad una comunicazione della S.A. che in termini chiari e univoci, risulti idonea a portare a conoscenza della destinataria l'aggiudicazione definitiva dell'appalto».

La sentenza in epigrafe, accogliendo le deduzioni difensive della ricorrente, ha dichiarato tempestivo il ricorso proposto oltre alla scadenza del termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione a mezzo PEC dell'aggiudicazione definitiva, in quanto la suddetta comunicazione, pur avendo formalmente come oggetto l'aggiudicazione della gara, non aveva i contenuti di «una oggettiva e inequivoca comunicazione di aggiudicazione definitiva», bensì di «un'informazione preliminare relativa all'esito dei lavori della Commissione».

Il TAR ha infatti evidenziato che la suddetta comunicazione inviata a mezzo PEC si limitasse a dare atto che «il miglior offerente in termini di rapporto qualità prezzo è risultato essere il concorrente (…), con un punteggio complessivo ottenuto pari a 83,20….» allegando la graduatoria firmata dai tre membri della Commissione, senza tuttavia la firma (e l'approvazione definitiva) degli organi competenti ad approvare l'aggiudicazione definitiva.

I suddetti elementi secondo il Collegio, «inducono a ritenere che la comunicazione è stata correttamente e in buona fede recepita» dalla ricorrente solo come una «comunicazione di carattere interinale» e che la parola «aggiudicazione», pur presente nell'oggetto della nota, «non sembra da sola poter mutare il significato della comunicazione, concorrendo semmai all'ambiguità di essa».

Nella specie il termine per ricorrere è stato quindi considerato correttamente computato a partire dal riscontro all'accesso agli atti, giacché solo in tale momento la ricorrente ha potuto “appurare” l'intenzione (non ben esternata) dalla suddetta comunicazione di aggiudicare definitivamente la gara alla controinteressata.

Il TAR ha inoltre precisato che sebbene l'appalto di lavori (nella specie bandito da un ente aggiudicatore operante nei settori speciali) fosse sottoposto ai soli “principi” del nuovo Codice Appalti, (oltre che alla disciplina del regolamento in materia di appalti stabilita dallo stesso ente aggiudicatore), nei suddetti “principi” deve essere ricompresa anche la disciplina relativa alla conclusione della procedura di affidamento e della relativa comunicazione.

Il Collegio, richiamando l'indirizzo giurisprudenziale (TAR Lombardia, 8 luglio 2016, n. 1383), secondo cui l'art. 76, comma 5, lett. a), del Codice nel riferirsi all' «aggiudicazione» (non ulteriormente qualificata), si riferisce esclusivamente all'aggiudicazione definitiva, ossia all'atto conseguente all'approvazione dell'organo competente e non alla ©proposta di aggiudicazione» (di cui all'art. 33) o all'«aggiudicazione provvisoria», ha sottolineato che «non a caso l'art. 204 del nuovo Codice Appalti sancisce espressamente l'inammissibilità della impugnazione della proposta di aggiudicazione di cui agli artt. 32 e 33 citati».

In conclusione Il TAR ha affermato che la decadenza per superamento del termine a ricorrere può «essere dichiarata soltanto di fronte ad una comunicazione della S.A. che in termini chiari e univoci, risulti idonea a portare a conoscenza della destinataria l'aggiudicazione definitiva dell'appalto».

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