L'uso di collegamenti ipertestuali e l'inserimento di sommari e segnalibri premiano l'avvocato telematico
09 Gennaio 2018
Massima
Ai sensi dell'art. 4, D.M. 10 marzo 2014, n. 55, il Giudice ai fini della liquidazione del compenso giudiziale dell'avvocato tiene conto, fra gli altri requisiti, del pregio dell'attività prestata. In assenza di una definizione normativa precisa, si ritiene “di pregio” quell'attività difensiva condotta con modalità tali da permettere il più lineare ed efficiente svolgimento del processo. Qualora l'atto processuale sia veicolato nel processo attraverso il mezzo telematico, le tecniche di redazione assumono un rilievo ancora maggiore perché le modalità con cui l'atto è concepito e redatto possono essere tali da complicare ovvero agevolare la sua fruizione attraverso il mezzo informatico. In questa prospettiva sussiste per il Giudice la possibilità di valorizzare (come elementi indicativi del pregio) quegli accorgimenti tecnici e redazionali che amplificano la capacità comunicativa dell'atto destinato a essere fruito telematicamente. Tali sono i sommari ipertestuali e i “link” o collegamenti ipertestuali ai documenti. Il caso
Il caso scrutinato dal Tribunale di Torino prende origine da un contenzioso in materia di brokeraggio assicurativo, che si era concluso anticipatamente per revoca del mandato ex art. 1723 c.c. con conseguenti accuse di inadempimento e finanche di concorrenza sleale. La parte che interessa la presente trattazione è però relativa alle tecniche di redazione dell'atto processuale (in particolare della comparsa conclusionale) utilizzati da una delle parti in causa e all'effetto premiale riconosciuto dal Giudice. In particolare, in sede di liquidazione delle spese di soccombenza veniva aumentato del 25% il valore medio previsto dallo scaglione di riferimento ci cui al D.M. n. 55/2014, valutandosi la comparsa conclusionale depositata dalla parte convenuta come opera difensiva di particolare pregio. A tal fine il giudicante osservava che l'atto difensivo era stato munito di sommario e segnalibri ed era stato anche munito di collegamento ipertestuale ai documenti richiamati (che, per l'occasione, erano stati anche allegati nuovamente alla busta informatica contenente la comparsa conclusionale). La questione
La questione giuridica che merita di essere approfondita verte dunque intorno a due punti essenziali, ovvero: 1) quale sia la corretta interpretazione dell'art. 4, D.M. n. 55/2014 ed in particolare del criterio del pregio dell'opera che viene espressamente contemplato come criterio orientativo per la liquidazione dei compensi professionali in sede giudiziale; 2) analogamente, come debba essere interpretato il principio di sinteticità degli atti del processo previsto all'art. 16-bis, comma 9-octies, d.l. n. 179/2012, e cioè se questo vada riferito alla sola lunghezza dell'atto o possano/debbano essere prese in considerazioni altre variabili. Le soluzioni giuridiche
Le soluzioni giuridiche cui perviene il Tribunale di Torino meritano di essere scrutinate con attenzione dal momento che, a quanto consta, si tratta della prima volta in cui le stesse vengono applicate in sede processuale. In primo luogo viene dunque analizzato il requisito del “pregio dell'opera” come criterio orientativo per la liquidazione delle spese di soccombenza e si giunge alla conclusione che si tratta di norma (o meglio, di criterio normativo) sostanzialmente “in bianco”, non avendo il legislatore dettato precisi elementi indicatori in grado di specificarlo. Spetta pertanto al giudicante l'onere di delinearne ambito e portata applicativa in relazione al caso concreto; proprio in tale prospettiva si ritiene che debba essere valorizzato il rapporto tra attività difensiva e principi costituzionali che regolano il processo, primi fra tutti quello del contraddittorio e del giusto processo. Vengono così identificati alcuni elementi che, a dire del Giudice torinese, costituiscono applicazione dei suddetti principi costituzionali, quali:
Individuate dunque le tecniche di redazione dell'atto processuale come elemento in grado di influire sul pregio dell'opera difensiva, se ne approfondisce l'importanza in caso di redazione di atti “telematici” e si perviene alla conclusione che proprio in relazione a tale tipologia di atti il requisito in esame assume importanza capitale. A tal fine il Giudice chiama in causa anche il principio di sinteticità di cui all'art. 16-bis, comma 9-octies, d.l. n. 179/2012, dettato proprio per gli atti depositati con modalità telematica e giunge alla conclusione che il legislatore non abbia voluto dettare un criterio che attenga alla sola lunghezza dell'atto ma abbia invece voluto conferire rilievo particolare alla capacità dell'avvocato di «esporre le questioni necessarie in modo completo e non ridondante, proporzionato alla loro importanza e complessità». Proprio in questa prospettiva, che viene definita “capacità comunicativa dell'atto processuale”, si inserisce la possibilità per il Giudice di valorizzare come elementi di pregio dell'opera difensiva quelle tecniche di redazione dell'atto processuale che mirano ad esaltare la forma digitale dello scritto redatto dall'avvocato. Viene così premiato il difensore che abbia utilizzato risorse quali i collegamenti ipertestuali tra atto e documenti o abbia munito il proprio atto di sommario e segnalibri, trattandosi invero proprio di accorgimenti in grado di agevolare la consultazione e lo studio delle difese direttamente in forma digitale. Si può dunque affermare che secondo il Giudice torinese costituisce applicazione del requisito del “pregio dell'opera” un atto redatto in aderenza al principio di sinteticità ex art. 16-bis, comma 9-octies, d.l. n. 179/2012 e che costituisce espressa applicazione di tale ultimo principio l'aver munito l'atto processuale di risorse appositamente pensate per la fruizione dell'opera in forma digitale. Osservazioni
La decisione assunta dal Tribunale di Torino va innanzitutto calata nella specifica realtà locale ove da tempo sono in corso iniziative comuni a magistratura ed avvocatura volte ad incentivare l'adozione di criteri di redazione degli atti processuali in grado di esaltare la forma digitale degli scritti difensivi. La circostanza viene giustamente sottolineata dallo stesso giudicante ed è facilmente verificabile da tutti gli interessati, visto che sia sul sito internet del tribunale che sul sito internet della commissione informatica dell'Ordine degli Avvocati di Torino (www.avvocatitelematici.to.it/redazione.php) è possibile consultare istruzioni e tutorial (anche video) che illustrano l'utilizzo delle tecniche di redazione valorizzate dalla sentenza in commento. Fatta questa premessa, si osserva come tale provvedimento sia condivisibile innanzitutto dal punto di vista dell'interpretazione normativa, non potendosi certamente negare la correttezza di una decisione che valorizzi il disposto dell' art. 16-bis, comma 9-octies, d.l. n. 179/2012 non solo in termini di mera lunghezza dell'atto processuale ma estendendone la portata fino a ricomprendere nel suo ambito di applicazione l'utilizzo di tecniche di redazione pensate esclusivamente per la fruizione dell'atto in forma digitale. È inoltre corretto che uno sforzo di tal fatta, che renda superflua o meno conveniente la stampa dell'atto, vada qualificato come opera di pregio ai sensi del D.M. n. 55/2014, ricevendo gratificazione in termini di liquidazione delle spese di lite. Appare evidente come sia da premiare la ricerca di forme espressive che non rendano l'atto processuale digitale una mera replica di quello redatto in forma cartacea; in tal senso l'utilizzo di tecniche di redazione che possano essere fruite solo in forma digitale (e che rendono più comoda la consultazione dell'atto digitale) viene giustamente apprezzata e valorizzata nei limiti di quanto consentito dall'ordinamento. In conclusione, si ritiene opportuno segnalare come la sentenza in commento sia la prima nel panorama giuridico italiano che analizza in maniera approfondita il tema delle tecniche di redazione dell'atto processuale “digitale” destinato al deposito telematico. L'importanza della decisione va dunque ben al di là della mera applicazione pratica, limitata alla regolazione delle spese di soccombenza, e si pone come prima pietra angolare di un dibattito sino ad oggi confinato in isolati dibattiti dottrinali. Il tema che si affronta con la pronuncia in commento è, infatti, la ricerca di forme espressive e comunicative che rendano l'atto processuale maggiormente adatto alla forma digitale; ecco dunque che in tal senso l'attività volta ad inserire nell'atto processuale elementi dinamici, quali i collegamenti ipertestuali, costituisce una innovazione di non poco conto e denotano l'intenzione dell'avvocato di sfruttare la tecnologia messa a disposizione dal legislatore. Va infine notato che con la pronuncia in commento si assiste finalmente ad un cambio di prospettiva dei temi che toccano l'informatica applicata al mondo processuale: da patologia dell'atto o terreno di eccezioni più o meno fondate la materia diventa fisiologia in grado di consentire l'applicazione di principi normativi ed anche costituzionali. |