Assegno divorzile: per valutare l'indipendenza economica si deve tenere conto delle peculiarità del caso concreto

Cristina Ravera
09 Gennaio 2018

In tema di assegno divorzile, dopo la pronuncia della Cassazione del 10 maggio 2017, n. 11504, come deve essere valutata la indipendenza economica del coniuge richiedente l'assegno divorzile? L'indipendenza economica va intesa come la capacità di procurarsi mezzi di sostentamento ovvero come la capacità di produrre un reddito adeguato alla condizione sociale del richiedente?
Massima

In tema di assegno divorzile, la valutazione della indipendenza economica del coniuge richiedente deve tenere conto delle esigenze correlate alla posizione sociale dell'avente diritto, al fine di realizzare un effettivo adattamento dell'istituto dell'assegno divorzile alle peculiarità delle diverse realtà familiari.

Il caso

Tizia, lavoratrice presso una organizzazione internazionale con contratti a termine, pretende dal coniuge, neurochirurgo di fama internazionale, il versamento di un assegno divorzile. Il Tribunale di Roma riconosce a Tizia il diritto all'assegno divorzile e ne quantifica l'ammontare in una misura atta a consentirle una stabilità abitativa e a scongiurare incertezze legate alla non prevedibilità del suo futuro lavorativo.

La questione

In tema di assegno divorzile, dopo la pronuncia della Cassazione del 10 maggio 2017, n. 11504, come deve essere valutata la indipendenza economica del coniuge richiedente l'assegno divorzile? L'indipendenza economica va intesa come la capacità di procurarsi mezzi di sostentamento ovvero come la capacità di produrre un reddito adeguato alla condizione sociale del richiedente?

Le soluzioni giuridiche

La valutazione del Tribunale di Roma circa l'attribuzione dell'assegno divorzile in favore della moglie si fonda sui parametri indicati da Cass. civ., 10 maggio 2017, n. 11504, con taluni adattamenti al caso di specie.

Il Tribunale, muovendo dalla considerazione che Tizia lavora presso una agenzia specializzata delle Nazioni Unite, con contratti a termine e un reddito annuo di circa Euro 35.000,00, afferma che ella, ad una prima valutazione alla luce degli indicatori menzionati dalla Suprema Corte nella citata sentenza, può essere considerata economicamente indipendente, con conseguente esclusione del diritto all'assegno divorzile.

Il Tribunale ritiene, tuttavia, che i principi espressi dalla Suprema Corte debbano essere integrati con le peculiarità del caso di specie, al fine di assicurare un effettivo adattamento dell'istituto dell'assegno divorzile alle diverse realtà familiari.

In particolare, secondo il Tribunale, nella valutazione del diritto all'assegno divorzile, occorre attribuire rilievo alla posizione sociale dell'avente diritto, quale elemento indicativo delle esigenze minime da salvaguardare in virtù della solidarietà post coniugale.

A tale riguardo, il Tribunale, muovendo dalla ricostruzione della storia della coppia – caratterizzata dall'abbandono da parte di Tizia di un lavoro con contratto a tempo indeterminato, per seguire il marito in Francia, ove si era trasferito per motivi di lavoro e ove Tizia ha intessuto una fitta rete di relazioni sociali che hanno agevolato la brillante carriera del marito - e dalla circostanza che la casa familiare (prestigioso appartamento in una zona centrale della città, che in costanza di convivenza matrimoniale era stata acquistata dal marito e da lui intestata alla moglie) non era più nella disponibilità della moglie, ha valorizzato la situazione di incertezza attuale in cui la stessa si trova sia sotto il profilo abitativo sia sotto quello lavorativo. Tali elementi, unitamente considerati, hanno indotto il Tribunale a riconoscere alla moglie un assegno divorzile – quantificato nella misura di Euro 1.600,00 mensili – finalizzato a garantire alla stessa una prospettiva di stabilità abitativa e a liberarla dalla incertezza legata al futuro lavorativo.

Osservazioni

La pronuncia in commento si inserisce nel più ampio dibattito sul riconoscimento dell'assegno di divorzio ai sensi dell'art. 5, comma 6, l.div., all'indomani dell'arresto della Corte di Cassazione, Cass. civ.,n. 11504/2017.

La Suprema Corte, muovendo da una concezione personalistica del matrimonio, quale atto di libertà e di autoresponsabilità e dalla considerazione che il vincolo matrimoniale si estingue per effetto del divorzio, ha affermato che il giudizio per il riconoscimento dell'assegno divorzile si articola su un duplice piano. In primis, la valutazione della titolarità, da parte del coniuge richiedente l'assegno, di mezzi adeguati per il conseguimento di una indipendenza economica, desunta da indicatori (quali il possesso di redditi di qualsiasi specie, la titolarità di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, le capacità e possibilità effettive di lavoro personale e la stabile disponibilità di una casa di abitazione), con esclusivo riferimento alle condizioni del coniuge richiedente e senza alcuna comparazione con le condizioni dell'altro coniuge e con il pregresso tenore di vita. In secondo luogo, una volta accertata la non indipendenza economica del coniuge richiedente, la quantificazione dell'assegno di divorzio si fonda su determinati parametri (quali, le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico di ciascun alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio individuale e comune, il reddito di entrambi) nell'ambito di un giudizio comparativo tra le rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali degli ex coniugi.

Tale principio ha trovato conferma in altre successive pronunce della Suprema Corte (Cass. civ., sez. I, 11 maggio 2017, n. 11538; Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2017, n. 15481; Cass. civ., sez. I, 29 agosto 2017, n. 20525; Cass. civ., sez. I, 9 ottobre 2017, n. 23602; Cass. civ., sez. I, 25 ottobre 2017, n. 25327;) e della giurisprudenza di merito (Trib. Mantova, 16 maggio 2017; Trib. Milano, 22 maggio 2017; Trib. Milano, 5 giugno 2017; Trib. Milano, 7 giugno 2017; Trib. Varese, 17 giugno 2017, n. 602; Trib. Bari, 20 giugno 2017, n. 3163; Trib. Roma, 23 giugno 2017; App. Salerno, 26 giugno 2017, n. 29; Trib. Roma, 7 luglio 2017; Trib. Bologna, 9 agosto 2017, n. 1813; Trib. Ravenna, 21 settembre 2017, n. 886; Trib. Milano, 3 ottobre 2017, n. 9868; App. Milano, 16 novembre 2017, n. 4793).

La giurisprudenza di merito nelle citate applicazioni si è interrogata sulla base fattuale a cui collegare l'indipendenza economica del coniuge richiedente l'assegno, in assenza di riferimenti certi contenuti nella citata sentenza della Cassazione. In particolare, in talune pronunce, l'indipendenza economica è stata ancorata ai parametri della normativa sociale e previdenziale e, segnatamente, alla soglia reddituale che secondo la legge dello Stato consente a un soggetto di accedere al patrocinio a spese dello Stato, così suggerendo una lettura del parametro della indipendenza economica in termini prettamente oggettivi.

In tale ottica, sono stati altresì suggeriti, quali possibili indici di valutazione della indipendenza economica, l'ammontare della pensione sociale, l'indice medio della retribuzione di operai e impiegati o quello rapportato alla classe economico-sociale di appartenenza. Parametri tutti che rischiano di introdurre una determinazione automatica del reddito a cui collegare l'indipendenza economica del coniugerichiedente, a scapito delle caratteristiche delle singole realtà familiari, con il risultato finale di una standardizzazione.

La pronuncia in commento offre una diversa lettura del concetto di indipendenza economica, che ripudia un criterio prettamente oggettivo in favore di un criterio di matrice soggettiva, ancorato alle peculiari caratteristiche della posizione sociale del coniuge richiedente e alle sue specifiche e correlate esigenze di vita. In particolare, secondo il Tribunale romano, la valutazione della indipendenza economica deve essere ancorata alle esigenze minime del coniuge richiedente, in relazione al livello professionale e sociale dello stesso, al fine di adattare l'istituto dell'assegno divorzile alla specifica condizione di tale coniuge.

La definizione dell'esatto contenuto del criterio della indipendenza economica resta, dunque, affidata alla interpretazione della giurisprudenza di merito, alla quale è demandato in questa fase – in attesa dell'intervento della Suprema Corte in funzione nomofilattica – di dare concreta attuazione all'istituto dell'assegno divorzile, nella nuova cornice tracciata da Cass. civ., n. 11504/2017.

Guida all'approfondimento

F. Danovi, Assegno di divorzio e irrilevanza del tenore di vita matrimoniale. Il valore del precedente sui giudizi futuri e l'impatto sui divorzi già definiti, in Fam. e dir., 2017, 7, 655;

A. Di Lallo, La Cassazione dà l'addio al tenore di vita e rivoluziona i parametri per l'assegno divorzile, in dirittoegiustizia.it;

S. A. R. Galluzzo, Superato il criterio del tenore di vita anche in sede di revisione dell''assegno, in IlFamiliarista.it;

M. Rinaldi, Assegno divorzile e nuovi parametri dopo la sentenza n. 11504/2017, Rimini, 2017;

A. Simeone, Il “nuovo” assegno di divorzio secondo la Cassazione: modernità o arretramento?, in IlFamiliarista.it.

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