Mancata omologa della separazione consensuale e ammissibilità della successiva richiesta di addebito
10 Gennaio 2018
Se la separazione consensuale non viene omologata, si può formulare nel successivo giudizio la domanda di addebito?
È controversa in dottrina la natura giuridica della separazione consensuale e in particolare si è giunti a contrastanti opinioni sul rapporto tra l'accordo raggiunto dai coniugi e il successivo decreto di omologa. Ad ogni modo è la norma stessa a offrire una risposta al quesito, là dove l'art. 158 c.c. recita che «la separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del Giudice». Ecco perché ritengo che la risposta al quesito debba essere positiva. Infatti, seppur l'eventuale mancata omologazione potrà dipendere solo da una valutazione dell'accordo, da parte del giudice, come pregiudizievole per gli interessi della prole o per violazione di diritti costituzionalmente protetti, tuttavia è solo l'omologazione ad attribuire efficacia agli accordi raggiunti dai coniugi che, in difetto di essa, non acquistano tale efficacia. La giurisprudenza, del resto, è costante nel confermare che «nel giudizio di separazione personale dei coniugi deve escludersi che le statuizioni in tema di addebitabilità della separazione medesima e di assegno possano essere vincolate da eventuali accordi in precedenza intervenuti tra le parti, stante la inidoneità di tali accordi a produrre effetti in mancanza di omologazione». (v. Cass. civ., 11 luglio 1985, n. 4124). |