Nel giudizio di revoca dell'amministratore di condominio è necessario il patrocinio dell'avvocato?

10 Gennaio 2018

II procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio può essere intrapreso su ricorso di ciascun condomino e riveste carattere eccezionale ed urgente, oltre che sostitutivo della volontà assembleare, essendo ispirato dall'esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell'amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell'amministratore.

Nel giudizio di revoca dell'amministratore di condominio è necessario il patrocinio dell'avvocato?

II procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio può essere intrapreso su ricorso di ciascun condomino e riveste carattere eccezionale ed urgente, oltre che sostitutivo della volontà assembleare, essendo ispirato dall'esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell'amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell'amministratore.

Non è quindi ammessa la partecipazione al giudizio del condominio o degli altri condomini.

La parte interessata e legittimata a contraddire è soltanto l'amministratore, non sussistendo un'ipotesi di litisconsorzio dei condomini (Cass., 22 ottobre 2013, n. 23955).

Il giudizio di volontaria giurisdizione, è improntato a rapidità, informalità ed ufficiosità, atteso che il relativo provvedimento può essere adottato dal tribunale in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore in contraddittorio con il ricorrente come prescrive l'art. 64, comma 1, disp. att. c.c..

Il decreto del tribunale di revoca incide, quindi, sul rapporto di mandato tra condomini ed amministratore al culmine di un procedimento camerale, nel quale, l'intervento giudiziale è diretto all'attività di gestione di interessi.

Pertanto, il provvedimento del tribunale non riveste alcuna efficacia decisoria e lascia salva all'amministratore in qualità di mandatario revocato, la facoltà di chiedere la tutela giurisdizionale del diritto provvisoriamente inciso, facendo valere le sue ragioni attraverso un processo a cognizione piena che, tuttavia, non è un riesame del decreto già emesso dal Tribunale (Cass., sez. un., 29 ottobre 2004, n. 20957; Cass., Sez. VI-2, 1 luglio 2011, n. 14524).

Si è quindi recentemente affermato il principio che poiché il giudizio di revoca dell'amministratore di condominio ex artt. 1129 c.c., comma 11, e 64 disp. att. c.c., dà luogo ad un procedimento camerale tipico, nel quale l'intervento del giudice è diretto all'attività di gestione di interessi e non culmina in un provvedimento avente efficacia decisoria, in quanto non incide su situazioni sostanziali di diritti o di status, non è indispensabile il patrocinio di un difensore legalmente esercente, ai sensi dell'art. 82 c.p.c., comma 3 (Cass., sez. VI, 23 giugno 2017, n. 15706).

Sul piano della liquidazione delle spese di lite, si è altresì precisato che nei procedimenti in cui è consentita alla parte la difesa personale, la stessa, se non rivesta anche la qualità di avvocato, non può richiedere che il rimborso delle spese vive concretamente sopportate, da indicarsi in apposita nota, non avendo certo diritto alla liquidazione del compenso professionale spettante al difensore legalmente esercente (Cass., sez. VI, 23 giugno 2017, n. 15706, cit.. Per un maggiore approfondiento v. F. Petrolati, Difesa personale del condomino per la revoca dell'amministratore e rimborso delle spese processuali).

In particolare, nel giudizio promosso da alcuni condomini, per la revoca dell'amministratore per violazione del mandato, interessato e legittimato a contraddire è soltanto l'amministratore e non il condominio il quale non è tenuto nè ad autorizzare nè a ratificare la resistenza in giudizio dell'amministratore medesimo trattandosi di ipotesi estranea a quelle previste negli artt. 1130 e 1131 c.c., e ciò malgrado le ripercussioni nei confronti del condominio degli effetti della pronuncia giudiziale (Cass., n. 8837/1999, Cass., n. 12636/1995; Cass., n. 1274/1989).

Fonte:ilprocessocivile.it

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