Comunicazione dell’aggiudicazione e piena conoscenza in vigenza del previgente Codice dei contratti pubblici

Redazione Scientifica
29 Dicembre 2017

1.L'art. 5 dell'art. 79 dell'abrogato codice dei contratti pubblici, di cui al dlgs. 163/2006, prevede l'obbligo dell'amministrazione di comunicare d'ufficio l'aggiudicazione definitiva...

L'art. 5 dell'art. 79 dell'abrogato codice dei contratti pubblici, di cui al dlgs. 163/2006, prevede l'obbligo dell'amministrazione di comunicare d'ufficio l'aggiudicazione definitiva - non solo all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara e a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse, ma anche - a “coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva”. La disposizione è evidentemente finalizzata ad assicurare un'effettiva e tempestiva tutela ai soggetti potenzialmente lesi, fra i quali evidentemente rientrano anche coloro che non hanno presentato domanda di partecipazione, ritenendo in radice illegittima l'indizione della gara ed hanno proposto domanda demolitoria in sede giurisdizionale.

Al difetto di comunicazione individuale non può supplire, ai fini dell'individuazione del dies a quo per impugnare, l'avvenuta pubblicazione dei risultati della procedura sul profilo internet del committente, innanzitutto perché:

a) proprio la vigenza della norma richiamata autorizza un comportamento “attendista”, potendosi ragionevolmente presumere che sino a quando la comunicazione non è effettuata, nessuna aggiudicazione sia stata concretamente disposta;

b) la pubblicazione sul profilo del committente non è prova di effettiva conoscenza né – in assenza di specifiche norme, quali ad es. l'attuale art. 29 del nuovo codice appalti – ad essa può riconoscersi valore di pubblicità legale.

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