La valutazione delle offerte anomale. Congruità anche in caso di utile apparentemente modesto

Francesco Pignatiello
10 Gennaio 2018

Il giudizio sulla sostenibilità dell'offerta deve valutare la complessiva affidabilità della stessa, che può sussistere anche in caso di un utile particolarmente modesto, potendo derivare dalla commessa ulteriori vantaggi per l'impresa.

La sentenza ribadisce i costanti principi giurisprudenziali affermati in tema di valutazione dell'anomalia dell'offerta e del relativo procedimento di verifica (da ultimo anche Cons. St., 30 ottobre 2017, n. 4978) per cui:

  • il procedimento di verifica dell'anomalia non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto;
  • il corretto svolgimento del procedimento di verifica presuppone l'effettività del contraddittorio;
  • il giudizio di congruità dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale che rendano palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta;
  • anche un utile particolarmente e apparentemente modesto può determinare la sostenibilità dell'offerta in quanto potrebbero discendere dall'esecuzione della commessa ulteriori vantaggi per l'impresa in termini di qualificazione, pubblicità e curriculum.

Di conseguenza, nel caso di specie, i giudici hanno respinto le censure sulla presunta inattendibilità dell'offerta aggiudicataria atteso che non era stata fornita la dimostrazione della mancata quantificazione o della sottostima di elementi costitutivi dell'offerta tali da evidenziare la completa erosione dell'utile dichiarato, e non erano stati evidenziati a carico della valutazione di anomalia profili di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento, unici vizi sindacabili in questa sede.

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