Non è nullo ma meramente irregolare il ricorso cartaceo privo di firma digitale

Redazione scientifica
11 Gennaio 2018

L'atto di appello notificato in modalità cartacea e sottoscritto con firma autografa del difensore deve ritenersi meramente irregolare e non nullo se ha comunque raggiunto il suo scopo tipico.

Nel corso di un procedimento concernente l'annullamento in autotutela di una convenzione avente ad oggetto la concessione di un bene pubblico, il Consiglio di Stato si è pronunciato in merito alla regolarità del ricorso redatto in formato cartaceo e privo di firma digitale.

Considerato che l'atto di appello era stato notificato in modalità cartacea con firma autografa, e non digitale, del difensore, lo stesso dovrebbe considerarsi nullo per violazione dell'art. 136, comma 2-bis, c.p.a. e dell'art. 9, comma 1, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, norme il cui combinato disposto fa sì che l'appello, atto processuale introduttivo del giudizio di secondo grado, abbia la forma risultante da un'estrazione di formato digitale pdf nativo, sottoscritto dal legale con firma digitale PAdES.

Tuttavia, il Collegio ritiene che anche dopo l'entrata in vigore del processo amministrativo telematico «il ricorso in appello redatto in formato cartaceo, sottoscritto con firma autografa del difensore e parimenti notificato alla parte appellata è da ritenersi meramente irregolare e non inesistente o nullo». Pur non essendo conforme alle regole di redazione dell'art. 136, comma 2-bis, c.p.a. e dell'art. 9, comma 1, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, infatti, non può incorrere in un'espressa comminatoria legale di nullità avendo raggiunto comunque il suo scopo tipico in quanto ne è certa la paternità e la «piena intelligibilità quale strumento finalizzato alla chiamata in giustizia e all'articolazione delle altrui difese».

Ne consegue che è possibile la sua regolarizzazione nonostante sia avvenuta la costituzione in giudizio della parte cui l'appello era indirizzato e, pertanto, il Consiglio di Stato ne dispone la rinnovazione e la successiva notifica alle altre parti del procedimento.

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