Bando di gara per l’affidamento di servizi di riabilitazione indetto dalle ASL

Redazione Scientifica
29 Dicembre 2017

Il D.Lgs. 30/12/1992, n. 502, che disciplina la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, all'art. 8-bis prescrive che...

Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che disciplina la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, all'art. 8-bis prescrive che “Le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies”.

I soggetti operanti nell'ambito del SSN al fine di assicurare i LEA sono dunque, da un lato le ASL, attraverso i loro presidi, le aziende ospedaliere, quelle universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; dall'altro i soggetti (pubblici o privati) accreditati, ossia che abbiano dimostrato di avere requisiti tecnici e organizzativi tali da poter esercitare attività sanitaria per conto del Servizio Sanitario Regionale.

Le ASL, che ovviamente non necessitano di accreditamento, sono investite del compito di governo della domanda, danno risposta alle richieste di prestazioni sanitarie dei cittadini del territorio di competenza mediante l'approvvigionamento dei relativi servizi dalle aziende ospedaliere pubbliche e private accreditate, ma possono altresì svolgere, tramite le articolazioni organizzative dei distretti e i presidi ospedalieri non costituiti in Aziende, talune attività di assistenza diretta a valenza territoriale, tra le quali, indubbiamente rientrano anche i servizi di riabilitazione a pazienti affetti da disturbo dello spettro autistico. Ove esercitino attività diretta attraverso i propri presidi, le medesime ASL possono avere necessità di acquisire servizi, anche di carattere sanitario, nel qual caso si impongono procedure di evidenza.

Se obiettivo dell'appalto o della concessione è la totale esternalizzazione della prestazione da rendere sul territorio, si pone un problema di accreditamento del partner contrattuale, destinato ad operare nei confronti degli utenti quale soggetto autonomamente responsabile, dotato di propria struttura, personale ed attrezzatura tecnica. Il problema dell'accreditamento non si pone invece quando l'appalto è utile ad acquisire servizi strumentali all'erogazione di una prestazione che si svolge nella struttura a ciò deputata (ossia nel presidio o nelle articolazioni organizzative dell'ASL) e rimane nella titolarità e nella responsabilità di quest'ultima.

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