La gestione commissariale ex art. 32 del d.l. anticorruzione: finalità, obiettivi e presupposti

Redazione Scientifica
11 Gennaio 2018

La gestione commissariale di cui all'art. 32 del d.l. anticorruzione - espressamente qualificata come attività di pubblica utilità (poiché essa risponde, primariamente, all'interesse generale di assicurare....

La gestione commissariale di cui all'art. 32 del d.l. anticorruzione - espressamente qualificata come attività di pubblica utilità (poiché essa risponde, primariamente, all'interesse generale di assicurare la realizzazione dell'opera; così Cons. St. sez. III, 28 aprile 2016 n. 1630 ed ancor prima Cons. St. sez. III, 24 luglio 2015 n. 3653) – è volta, attraverso l'intervento del Prefetto, non soltanto a garantire l'interesse pubblico alla completa esecuzione dell'appalto ma anche a sterilizzare la gestione del contratto “oggetto del procedimento penale” dal pericolo di acquisizione delle utilità illecitamente captate in danno della pubblica amministrazione.

Questa speciale forma di commissariamento riguarda soltanto il contratto (e la sua attuazione) e non la governance dell'impresa in quanto tale ed in ciò si distingue dalle misure di prevenzione patrimoniali disposte ai sensi del D.Lgs n. 159 del n. 2011 (c.d. codice antimafia), essendo ratio della norma quella di consentire il completamento dell'opera (ovvero, come nella fattispecie, la gestione del servizio appaltato) nell'esclusivo interesse dell'amministrazione concedente mediante la gestione del contratto in regime di “legalità controllata”.

Il commissariamento deve ritenersi applicabile a tutti i rapporti contrattuali in esecuzione al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa previsa dal d.l. anticorruzione, senza che possa farsi questione in ordine alla dedotta irretroattività della norma né con riferimento alla sua inesistente natura para-sanzionatoria né avuto riguardo alla dedotta violazione del principio di irretrottavità, con riferimento all'art. 11 delle preleggi, trattandosi di disposizione pienamente applicabile ai contratti in esecuzione, secondo il noto principio tempus regit actum.

L'istituto è applicabile anche nel caso in cui il procedimento penale sia già stato definito con sentenza passata in giudicato.

A fronte di comprovate e motivate ragioni a sostegno della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'istituto (fenomeni corruttivi e di criminalità) ben poco rilievo può essere attribuito alla mera dismissione delle cariche operative ed eventuali altre misure di self cleaning, laddove risulti ancora corretta e concreta la valutazione dell'amministrazione sulla permanente attualità del pericolo di infiltrazioni criminali di tipo corruttivo che la gestione commissariata.

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