La prova del danno (anche da perdita di chance)

Redazione Scientifica
28 Dicembre 2017

Le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della....

Le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione dei pregiudizi prodotti da tale condotta, dovendo la parte resistente essere messa in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento; va tuttavia sottolineato che questo onere prescinde sia dalla specifica qualificazione delle voci di danno di che trattasi, sia dalla loro esatta quantificazione. Ancora, mentre sono inammissibili domande che si limitino a formule generiche, è consentita l'indicazione specifica del fatto illecito dal quale desumere i pregiudizi che ad esso conseguano, secondo l'id quod plerumque accidit.

Non va confuso il piano dell'allegazione dei danni di cui è chiesto il risarcimento, col piano della prova di questi stessi danni: l'uno attiene all'ammissibilità della domanda, l'altro alla sua fondatezza.

Per il danno da perdita di chance non è richiesta la prova certa della perdita di un determinato bene della vita, bensì la prova della perdita dell'occasione di conseguire questo bene, pur con la precisazione che non si deve trattare della perdita della mera possibilità di conseguire il risultato sperato, bensì della perdita attuale di un esito favorevole, anche solo probabile.

Il risarcimento per equivalente del danno da perdita di chance di vittoria in una gara per l'affidamento di pubblici appalti è possibile mediante una valutazione probabilistica e presuntiva della maggiore o minore probabilità che aveva l'impresa partecipante alla gara di risultare vincitrice.

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