Brevi istruzioni per la contestazione della verifica dell’anomalia

11 Gennaio 2018

La censura dell'esito positivo della valutazione della congruità dell'offerta deve essere accompagnata dalla prova concreta costituita da un conteggio analitico dal quale risulti evidente l'eventuale anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria.

Il Caso. La controversia decisa dal TAR Lazio concerne l'appalto per l'affidamento del servizio di trasporto/spedizione, in ambito nazionale internazionale ed intercontinentale mediante vettori aerei cargo, di materiali e mezzi militari per le esigenze del Ministero della Difesa per l'anno 2018, da aggiudicare con procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso. Alla procedura aperta partecipano solo due operatori economici e l'aggiudicataria pratica un sensibile ribasso del 45,31% a fronte di quello indicato dal secondo pari al 7,55%.

Pur non essendovi l'obbligo della verifica dell'anomalia dell'aggiudicataria, il Ministero della Difesa, in considerazione della sensibile differenza tra i ribassi praticati dei due operatori economici, dispone comunque la verifica dell'anomalia dell'offerta, che si chiude in senso favorevole all'aggiudicataria.

La seconda classificata contesta l'esito del subprocedimento di verifica dell'anomalia sostenendo che la Stazione Appaltante non ha compiuto un'istruttoria approfondita e il giudizio di affidabilità dell'offerta non prende in esame i costi necessari per l'erogazione del servizio. Nello specifico il ricorrente lamenta che l'offerta dell'aggiudicataria non specifica i costi di trasporto relativi al noleggio degli aeromobili e sottostima il costo del personale che è pari ad un terzo di quello indicato dalla ricorrente che pure applica lo stesso contratto collettivo di lavoro dell'aggiudicataria. Ciò incide, secondo la tesi del ricorrente, sul corretto svolgimento del servizio.

Le modalità di contestazione dell'esito positivo della verifica dell'anomalia dell'offerta. Il TAR ritiene che, per poter utilmente censurare l'esito positivo della verifica dell'anomalia dell'offerta, il ricorrente non può limitarsi a lamentare presunte incongruenze dell'offerta con parametri economici indicati genericamente. Il giudizio positivo sulla congruità dell'offerta va censurato con una prova stringente e l'anomalia dell'offerta va provata su elementi concreti accompagnati da conteggi analitici e non da generiche considerazioni circa l'implausibilità del calcolo di alcuni fattori dell'offerta. Il rigetto del ricorso si fonda sulla mancanza di un conteggio dal quale risulti evidente l'anomalia.

Peraltro il rigetto del ricorso si fonda anche sulla relazione tecnica depositata dalla Stazione Appaltante che ha esaminato nel dettaglio l'offerta economica dell'aggiudicataria, dalla quale il Collegio esclude che vi possano essere elementi per ritenere illogica o inadeguata la verifica dell'anomalia.

Il TAR esclude la presunta anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria sulla prova contraria della sostanziale identità del ribasso oggetto del giudizio in esame con quelli praticati dall'odierna aggiudicataria in precedenti procedure di gara per l'affidamento dello stesso servizio.

Il Collegio rinviene altresì la prova della congruità del prezzo offerto anche dall'analisi degli esiti di una precedente gara del 2013, nella quale la ricorrente e la controinteressata avevano praticato ribassi non molto distanti ed i cui esiti non erano oggetto di ricorso da parte dell'odierna ricorrente.

In conclusione: Il TAR osserva che qualora si voglia utilmente censurare l'esito positivo del giudizio di verifica dell'anomalia dell'offerta, non ci si deve limitare a formulare considerazioni generiche sull'implausibilità del calcolo di alcuni fattori che compongono l'offerta dell'aggiudicataria, ma va data una prova concreta dell'eventuale anomalia dell'offerta, allegando un conteggio analitico dal quale risulti evidente tale anomalia.

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