Gara telematica: il rispetto delle forme previste per l’invio dell’offerta e la non sanabilità tramite soccorso istruttorio

11 Gennaio 2018

È legittima l'esclusione dalla gara telematica dell'operatore economico che ha prodotto la lista lavorazioni e forniture quale documento scansionato e non come file .pdf caricato a sistema, qualora tale forma sia prevista dalla lex specialis in conformità a quanto previsto dalla normativa presupposta. Il caricamento del file .pdf a sistema garantisce la possibilità di verificare il certificato di firma apposto dal responsabile unico del procedimento, adempimento da considerarsi equivalente all'apposizione del timbro sul modello di lista redatto dalla stazione appaltante ed imposto dalla normativa direttamente applicabile. La carenza, in quanto essenziale e riferita alla formulazione dell'offerta economica, non è sanabile attraverso il meccanismo di soccorso istruttorio. Peraltro, l'imposizione di ulteriori incombenti istruttori sulla stazione appaltante – evitabili attraverso il rispetto delle forme previste dalla lex specialis - contrasta con le esigenze di celerità tipicamente sottese allo svolgimento della procedura telematica.

Il caso. La pronuncia scaturisce dall'impugnazione del provvedimento di esclusione da una gara telematica per l'affidamento di lavori della Provincia di Trento, fondato sul rilievo che l'operatore invece di utilizzare il file contenente la lista delle lavorazioni e delle forniture nel formato .pdf caricato a sistema, così come richiesto dalla lex specialis, avesse provveduto alla sua scansione e alla successiva trasmissione dello stesso alla stazione appaltante.

Le censure. Avverso il provvedimento di esclusione, il ricorrente articolava due motivi di censura rilevando la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione contenuto nell'art. 83 D.Lgs. 50 del 2016 nonché l'illegittimità per mancata attivazione del soccorso istruttorio, atteso che, ad avviso dell'operatore economico, la carenza della documentazione dovesse qualificarsi come meramente formale.

Il quadro normativo di riferimento. Nel respingere il ricorso proposto dall'operatore escluso, il Tar Trento premette un inquadramento della norma contenuta nell'art. 57 del Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9/84/Leg. (regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26), la quale prescrive, in caso di aggiudicazione della procedura negoziata con il metodo dei prezzi unitari, l'utilizzo a pena di esclusione della lista delle lavorazioni e forniture, timbrata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento ed allegata alla lettera di invito.

Nel caso di specie, la gara è stata bandita attraverso piattaforma telematica e la lex specialis ha specificatamente previsto che il documento, dopo la compilazione, dovesse essere prodotto dall'operatore economico come .pdf caricato a sistema.

Ad avviso del Collegio, l'imposizione di tale forma non costituisce un onere meramente formale ma è la modalità attraverso la quale si garantisce il rispetto del predetto art. 57 D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9/84 nelle gare telematiche, atteso che la sola produzione di un file .pdf caricato a sistema garantisce la possibilità di verificare il certificato di firma riconducibile al responsabile del procedimento, operazione altrimenti impossibile qualora si proceda tramite scansione del documento.

Ne consegue che il certificato di firma digitale del RUP è l'adempimento equivalente all'apposizione del timbro sulla lista di lavorazioni e fornitura imposto nella redazione degli atti di gara dall'art. 57 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9/84, il quale deve essere necessariamente preservato attraverso il caricamento del file .pdf a sistema.

Il formalismo delle procedure di gara e la previsione espressa della lex specialis. Il Collegio rileva che, nel caso di specie, la lex specialis fosse stata esplicita nell'imporre l'esclusione in caso di mancato rispetto delle forme per la presentazione dell'offerta economica, richiamando il contenuto dispositivo dell'art. 57 D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9/84. Ne consegue che l'esclusione disposta è il frutto dell'applicazione della normativa presupposta e puntualmente richiamata nella lex specialis, così escludendosi ogni possibile violazione del disposto dell'art. 83 D.Lgs. n. 50 del 2016.

Le esigenze sottese alle gara telematica e l'impossibilità di disporre il soccorso istruttorio. Il Collegio rileva che la carenza in cui è incorso l'operatore economico non sia suscettibile di soccorso istruttorio, in quanto l'irregolarità in questione è da considerarsi essenziale ed afferisce all'offerta economica, con conseguente legittimità dell'esclusione disposta.

Diversamente, ove si imponessero alla stazione appaltante incombenti istruttori ulteriori, risulterebbe travolta la ratio stessa della procedura di gara telematica e le sue esigenze di celerità, atteso che la produzione del file in formato .pdf caricato a sistema risulta lo strumento più agevole e immediato per verificare l'esatta rispondenza tra quanto prodotto dall'operatore economico e la lista di lavorazioni e forniture richiesta dall'Amministrazione.

In conclusione. Il caricamento della lista di lavorazioni e forniture in formato .pdf a sistema garantisce la possibilità di verificare il certificato di firma apposto dal responsabile unico del procedimento, adempimento da considerarsi equivalente all'apposizione del timbro sul modello di lista redatto dalla stazione appaltante ed imposto dalla normativa direttamente applicabile. La carenza è da considerarsi essenziale e riferita alla formulazione dell'offerta economica, per cui non sanabile attraverso il meccanismo di soccorso istruttorio e legittima l'esclusione dell'operatore economico.

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