Confisca per equivalente. A rischio di illegittimità costituzionale l'applicazione retroattiva per gli illeciti amministrativi
12 Gennaio 2018
La Corte di cassazione, Sez. II civile, con ordinanza n. 31143/2017 ha sollevato questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3, 25, comma 2, 117, comma 1, quest'ultimo in relazione all'art. 7 Cedu – dell'art. 9, comma 6, della legge 62/2005 nella parte in cui prevede l'applicabilità dell'art. 187-sexies Tuf «anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito». La Corte costituzionale, sentenza n. 68/2017, ha già affermato che la confisca per equivalente di cui all'art. 187-sexies Tuf risponde a finalità di carattere punitivo, applicandosi a beni che non sono collegati al reato da un nesso diretto, attuale e strumentale e che il Legislatore è ben consapevole «del tratto afflittivo e punitivo proprio della confisca per equivalente, al punto da non prevederne la retroattività per i fatti che continuano a costituire reato». Secondo i giudici di legittimità tale soluzione dovrebbe essere riferita anche all'ipotesi in cui la confisca per equivalente costituisca sanzione accessoria per un illecito amministrativo dovendosi riconoscere anche a questa natura penale ai sensi dell'art. 7 Cedu, in quanto svolge una funzione punitiva con tratti di significativa afflittività (v. Corte Edu, 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi). Riconosciuta la natura penale della sanzione prevista dall'art. 187-sexies Tuf occorre altresì considerare che «il complessivo risultato sanzionatorio risultante dalla riforma sia meno favorevole al trasgressore rispetto a quello che sarebbe applicabile in base alla legge vigente all'epoca della commissione del fatto» e, quindi, si scontrerebbe con il principio dell'efficacia retroattiva della norma sopravvenuta più favorevole, il quale implica che, qualora questa sia in concreto meno favorevole, debba applicarsi la precedente, ancorché non più in vigore. Ritiene, pertanto il Collegio, che «una volta eliminata l'applicazione della confisca per equivalente ai fatti antecedenti la sua introduzione, il trattamento sanzionatorio amministrativo (anche se nella sostanza penale) che residua, riacquista quella valenza complessiva di maggior favore naturalmente correlata alle sanzioni amministrative rispetto a quelle corrispondenti penali». |