Prime applicazioni della riforma Orlando. Giudizio abbreviato: la diminuzione della metà della pena opera retroattivamente

Redazione Scientifica
15 Gennaio 2018

La riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato incidendo sul trattamento sanzionatorio concreto, ha ricadute necessariamente sostanziali, la cui natura non muta, nonostante siano collegate non all'illecito penale in sé, ma ad un comportamento successivo, consistente nell'esercizio di una facoltà processuale.

«La riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato incidendo sul trattamento sanzionatorio concreto, ha ricadute necessariamente sostanziali, la cui natura non muta, nonostante siano collegate non all'illecito penale in sé, ma ad un comportamento successivo, consistente nell'esercizio di una facoltà processuale. Pertanto, l'art. 442, secondo comma, c.p.p., come novellato dalla legge 103/2017, nella parte in cui prevede che, in caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo, se si procede per una contravvenzione, pur essendo disposizione processuale, comporta un trattamento sostanziale sanzionatorio più favorevole e si applica come stabilisce l'art. 2, quarto comma, c.p., anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile».

Il principio è stato affermato da Cass. pen., Sez. IV, con sentenza n. 832 depositata l'11 gennaio 2018, chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto contro la sentenza della Corte d'appello di Ancona che confermava la condanna nei confronti del ricorrente per il reato di cui all'art. 187, commi 1 e 1-bis, cod. strada per aver provocato, in data 22 dicembre 2012, un sinistro stradale, guidando in stato di alterazione psicofisica, dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti.

Tra i vari motivi del ricorso l'imputato deduceva la retroattività dell'art. 442, comma 3, c.p.p. nella nuova formulazione introdotta dalla riforma Orlando e quindi la necessità di una maggiore riduzione di pena in ragione della scelta del rito abbreviato.

Il Collegio, accogliendo il motivo di ricorso, annullava senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla misura della pena.

Nelle motivazioni la S.C. ha richiamato quanto già affermato dalla sentenza della Corte Edu, 17 settembre 2009, caso Scoppola c. Italia. Vero è, infatti, che la regola della retroattività della legge più favorevole non si applica alla norme processuali, tuttavia, proprio con riferimento all'art. 442 c.p.p. i giudici europei hanno rilevato che: «la qualifica nel diritto interno del testo di legge interessato non può essere determinante. In effetti, se è vero che gli articoli 438 e 441 - 443 del c.p.p. descrivono il campo di applicazione e le fasi processuali del giudizio abbreviato, rimane comunque il fatto che il paragrafo 2 dell'articolo 442 è interamente dedicato alla severità della pena da infliggere quando il processo si è svolto secondo questa procedura semplificata», pertanto deve concludersi che il trattamento sanzionatorio ha sempre ricadute sostanziali, anche quando venga ricollegato alla scelta del rito, ed è dunque soggetto alla disciplina dell'art. 2 c.p.