Annullamento dell’aggiudicazione e partecipazione procedimentale degli interessati

Redazione Scientifica
12 Gennaio 2018

Con riferimento alle regole partecipative nell'ambito del procedimento che conduce all'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria, non può ricostruirsi la violazione...

Con riferimento alle regole partecipative nell'ambito del procedimento che conduce all'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria, non può ricostruirsi la violazione dell'art. 7 l. n. 241/1990 in termini meramente formali, e cioè per il solo difetto di invio della comunicazione di avvio del procedimento, dovendosi in concreto verificare se sia stato comunque raggiunto lo scopo di rendere edotto il privato della circostanza, costituendo poi una sua autonoma scelta il partecipare o meno al procedimento. Vale inoltre comunque il principio di cui all'art. 21 octies, comma 2, primo periodo, l. cit., per il quale non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

2. Secondo giurisprudenza consolidata, l'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria non richiede la previa comunicazione dell'avvio del procedimento.

3. Secondo la giurisprudenza, la natura giuridica di atto provvisorio ad effetti instabili tipica dell'aggiudicazione provvisoria non consente di applicare nei suoi riguardi la disciplina dettata dagli artt. 21 quinquies e 21 nonies della legge n. 241/1990 in tema di revoca e annullamento d'ufficio (C.d.S., V, 20 agosto 2013, n. 4183): la revoca dell'aggiudicazione provvisoria (ovvero, la sua mancata conferma) non è, difatti, qualificabile alla stregua di un esercizio del potere di autotutela, sì da richiedere un raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato, non essendo prospettabile alcun affidamento del destinatario, dal momento che l'aggiudicazione provvisoria non è l'atto conclusivo del procedimento, sicché nei relativi casi nessun pregio ha la censura di carente esplicitazione delle ragioni di pubblico interesse sottese alla revoca (V, 20 aprile 2012, n. 2338).

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