Nessun limite temporale alla domanda di rettifica di sesso effettuata prima del 1982
04 Gennaio 2018
Il caso. Tizio ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Perugia aveva confermato l'inammissibilità della domanda da lui presentata per ottenere l'accertamento della propria rettifica di sesso e la conseguente rettifica del nome sull'atto di nascita, in ragione del mancato rispetto del termine decadenziale di un anno previsto dall'art. 6, l. n. 164/1982 per i casi di trattamento medico-chirurgico avvenuti in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge stessa.
Il termine ex art. 6 l. n. 164/1982 non è condizione di procedibilità. La Suprema Corte rileva che il ricorrente si è sottoposto all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali nel 1979 quando l'ordinamento non prevedeva alcun sistema di tutela delle persone transessuali e gli interessati non potevano chiedere alcun tipo di autorizzazione per potersi sottoporre al trattamento. Negare al ricorrente la possibilità di ottenere la rettificazione di sesso in ragione del mancato rispetto del termine di cui all'art. 6 l. n. 164/1982 sarebbe fonte di un grave pregiudizio per lo stesso oltre che di «un'intollerabile disparità di trattamento e di un'insanabile lesione» di diritti tutelati a livello costituzionale e internazionale. La Corte, pertanto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello affinché si attenga al principio di diritto secondo cui la previsione temporale contenuta nell'art. 6, comma 1, l. n. 164/1982 non determina alcuna limitazione alla proposizione della domanda giudiziale di rettificazione di sesso da parte del soggetto che si sia sottoposto al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali prima dell'entrata in vigore di tale legge. |