Troppe pendenze nelle Corti d’appello. Evitare le impugnazioni dei soli effetti civili potrebbe alleviare il problema
17 Gennaio 2018
La Corte d'appello di Venezia, Sez. II penale, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 111, comma 2, Cost., dell'art. 576 c.p.p. nella parte in cui prevede che la parte civile possa proporre al giudice penale anziché al giudice civile impugnazione ai soli effetti della responsabilità civile contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. Tale disciplina risulterebbe, ad oggi, manifestamente irrazionale e del tutto priva di alcuna giustificazione per diverse ragioni: a) l'enorme aumento delle sopravvenienze, e poi delle pendenze, che caratterizza il lavoro nelle Corti d'appello determina una situazione di elevatissimo esito di prescrizioni dei reati in secondo grado. In una simile situazione, evidenzia la Corte lagunare, «l'attribuzione discrezionale alla corte penale anche della competenza per la domanda di impugnazione ai soli effetti civili, rispetto all'alternativa possibile dell'attribuzione al giudice civile supera […] gli ambiti della fisiologia tecnico/politica propria delle scelte del Legislatore, assumendo connotati di palese e grave irrazionalità, oltretutto priva di alcuna giustificazione, determinando anzi direttamente ulteriori significativi ed emblematici contesti di denegata tempestiva giustizia». In proposito occorre altresì rilevare che le sentenze delle Sezioni unite Dasgupta e Patalano, prima, e le modifiche apportate dalla l. 103/2017 (art. 1, comma 58) all'art. 603, comma 3-bis, c.p.p., poi, hanno imposto la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio d'appello quando, a fronte dell'impugnazione di una sentenza di proscioglimento – anche all'esito di giudizio abbreviato non condizionato – l'eventuale accoglimento della censura d'appello passi necessariamente per la rivalutazione delle prove dichiarative. b) L'art. 662 c.p.p. prevede, con riferimento alla fase esecutiva, che «quando la Cassazione accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile». c) Le Sezioni unite della Cassazione, sentenza n. 40109/2013, hanno affermato che «Nel caso in cui il giudice di appello dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato (o per intervenuta amnistia) senza motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili, l'eventuale accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'imputato impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 c.p.p.» d) La stessa Corte costituzionale, sentenza n. 12/2016, ha ribadito il carattere accessorio e subordinato dell'azione civile nel processo penale, affermando che «ogni separazione dell'azione civile dall'ambito del processo penale non può essere considerata una menomazione o una esclusione del diritto alla tutela giurisdizionale». |