Limiti del sindacato giurisdizionale nella valutazione dei prodotti equivalenti

Ester Santoro
17 Gennaio 2018

Il Giudice non può imporre l'ammissione di prodotti equivalenti a quelli richiesti a pena di esclusione dalla lex specialis di gara, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 163/2006, quando la stazione appaltante abbia consapevolmente escluso detta equivalenza nel legittimo esercizio del proprio potere discrezionale. Diversamente, verrebbero violate la riserva di amministrazione e l'ambito della discrezionalità dell'Amministrazione nel dettare la disciplina di gara.

Il caso. Nell'ambito di una procedura per l'affidamento della fornitura di protesi ortopediche, una Società esclusa dalla gara, per difformità della propria offerta, ha avversato il provvedimento espulsivo lamentandone la violazione dell'art. 68, D.Lgs. n. 163 del 2006, oltre che dei principi di concorrenza e favor partecipationis, per non avere la Commissione verificato la perfetta identità dei prodotti offerti, in termini di equivalenza funzionale, rispetto alle specifiche tecniche dettate dalla legge di gara, in tal modo restringendo la platea dei concorrenti.

Il TAR Lombardia ha rigettato il ricorso, rilevando che, dalla documentazione in atti, risultava inequivocabilmente che la società ricorrente aveva offerto un prodotto non rispondente alla lex specialis e che non si era premurata di depositare la dichiarazione di equivalenza funzionale del prodotto offerto, di cui all'art. 68, D.Lgs. n. 163 del 2006, permettendo, in tal modo, alla Commissione di valutare che il prodotto offerto fosse in grado di ottenere il medesimo risultato richiesto dalla legge di gara. Inoltre, dai verbali di gara risultava che la Commissione, convocata per esaminare le doglianze della ricorrente, aveva espressamente escluso la dedotta equivalenza funzionale. Di conseguenza, avendo la stazione appaltante espressamente escluso l'equivalenza dei prodotti nell'esercizio del proprio potere discrezionale, il Giudice non avrebbe potuto imporre l'ammissione di prodotti equivalenti, a pena di violare la riserva di amministrazione e la sfera di discrezionalità di quest'ultima nel dettare le specifiche tecniche di gara.

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