Revocato il mantenimento previsto con ordinanza presidenziale per la moglie autosufficiente
18 Gennaio 2018
Parte ricorrente ha proposto reclamo ex art. 708, comma 4, c.p.c. avverso l'ordinanza con cui il Presidente aveva previsto a suo carico un assegno di mantenimento di euro 1400 in favore della moglie.
La Corte d'appello di Roma ritiene che nella fattispecie in esame vi siano elementi di fatto che giustificano la riforma del provvedimento reclamato in quanto il Presidente ha omesso di considerare rilevanti peculiarità della vicenda coniugale e personale delle parti che «non possono non avere riflesso nella disciplina dei diritti/doveri nascenti dalla separazione» Secondo la Corte territoriale, infatti, è evidente che, al momento del matrimonio, entrambi i coniugi avessero una propria autonomia economica derivante dalla propria professione e dalle rispettive proprietà immobiliari «cosicché mentre sono comprensibili aspettative di maggiore comune benessere, devono invece escludersi aspettative di sostegno economico reciproco connesse alla scelta di comunione di vita». Tale conclusione si giustifica in considerazione del fatto che, dopo il matrimonio, la reclamata ha continuato un proprio percorso professionale e patrimoniale attraverso scelte del tutto personali e non comuni al coniuge, decidendo di cessare la propria attività lavorativa dipendente per dedicarsi alla compravendita di immobili. D'altra parte, il ricorrente pur essendo titolare di un'attività professionale produttiva di redditi significativamente superiori a quelli ricavabili dalla coniuge, diversamente da quest'ultima non è titolare di un proprio patrimonio immobiliare e, uscito dalla casa familiare, ha reperito una casa in locazione. Da tali presupposti consegue che la moglie del ricorrente, ai fini della decisione provvisoria e urgente, sia del tutto in grado per la capacità di lavoro, di reddito e di patrimonio, conseguita prima del matrimonio e successivamente mantenuta, di provvedere con i propri mezzi a se stessa. La Corte, pertanto, in accoglimento del reclamo, dispone la revoca dell'assegno di mantenimento. |