Manca l’attestazione di conformità: improcedibile il ricorso digitale depositato in forma analogica

Redazione scientifica
18 Gennaio 2018

Il ricorso per cassazione è improcedibile qualora, nel termine di venti giorni dalla notificazione, siano state depositate solo copie analogiche del ricorso, della relazione di notificazione con messaggio PEC e relative ricevute, senza attestarne la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte.

Il Presidente della VI sezione civile ha fissato la camera di consiglio dinanzi al Collegio indicando che il relatore ha proposto «l'improcedibilità del ricorso per cassazione perché l'attestazione di conformità della copia analogica del ricorso all'originale digitale non è firmata dal difensore». Dopo aver notificato il ricorso con modalità telematiche, infatti, il difensore di parte ricorrente ne aveva estratto copia analogica e l'aveva depositata presso la Cancelleria della Corte. La copia depositata, la relazione di notifica e il relativo messaggio PEC risultano, però, privi di firma autografa e attestazione di conformità.

Ripercorsi i propri precedenti giurisprudenziali, la Suprema Corte afferma il principio di diritto secondo cui il ricorso per cassazione deve considerarsi improcedibile, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., «quando, nel termine di venti giorni dalla notificazione, siano state depositate solo copie analogiche del ricorso, della relazione di notificazioni con messaggio PEC e relative ricevute, senza attestarne la conformità, ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, l. n. 53/1994 e successive integrazioni, ai documenti informatici da cui sono tratte».

Il ricorso pertanto viene dichiarato improcedibile.

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