Legge di bilancio 2018: deroghe e modifiche al Codice dei contratti

18 Gennaio 2018

Dal 1° gennaio 2018 è in vigore la nuova legge di bilancio per l'anno finanziario 2018 e di bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (L. 27 dicembre 2017, n. 205 pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017). La suddetta legge modifica alcune disposizioni del Codice dei contratti e consente alle Amministrazioni alcune, rilevanti, deroghe allo stesso Codice finalizzate alla realizzazione di alcuni eventi sportivi che si svolgeranno nel corso del prossimo triennio.

La L. 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017 (legge di bilancio 2018) ha modificato alcune disposizioni del Codice dei contratti e ha previsto alcune deroghe allo stesso Codice specificatamente finalizzate alla realizzazione di alcuni eventi sportivi che si svolgeranno in Italia nel corso del prossimo triennio.

Il suddetto testo di legge è composto da 19 articoli dei quali un unico, complesso, articolo suddiviso in 1181 commi è dedicato alle misure per la realizzazione degli obiettivi programmatici, mentre i restanti 18 articoli riguardano l'approvazione degli stati di previsione.

La possibilità di derogare al Codice dei contratti.

I commi da 375 a 388 dell'art. 1 della suddetta legge riguardano la realizzazione dell'evento “Universiade Napoli 2019”. A tal fine viene stabilita la nomina di un Commissario Straordinario che svolgerà le funzioni di stazione appaltante, anche avvalendosi della centrale acquisti interna della Regione Campania e del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche di Campania, Molise, Puglia e Basilicata.

Al comma 380 viene in particolare prevista la possibilità per il Commissario Straordinario di:

1. operare le “riduzione dei termini” previste nel Codice dei contratti agli artt. 60 (Procedura aperta), 61 (Procedura ristretta), 62 (Procedura competitiva con negoziazione), 74 (Disponibilità elettronica dei documenti di gara) e 79 (Fissazione dei termini) del codice di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 [il suddetto comma fa riferimento anche all'art. 50 del Codice (recante la disciplina sulla clausola sociale e il bando di gara) che, tuttavia, non prevede un termine soggetto a riduzione].

2. ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dagli artt. 97 (Offerte anormalmente basse), 183 (Finanza di progetto), 188 (Contratto di disponibilità) e 189 (Interventi di sussidiarietà orizzontale) d.lgs. n. 50/2016;

3. ridurre fino a dieci giorni, “in conformità con la direttiva 2007/66/CE”, il termine di stand-still di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016;

4. ricorrere “nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione” alla procedura di cui all'art. 63 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara) con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici; nel caso degli appalti pubblici di lavori l'invito è rivolto, anche sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti, iscritti negli elenchi delle prefetture – uffici territoriali del Governo di cui ai commi 52 e seguenti dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, se istituiti.

Analoghe deroghe vengono introdotte al successivo comma 876 in previsione della Coppa del mondo e dei mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo. Viene previsto che «al fine di una più̀ celere realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021» all'art. 61 del d.l. n. 50/2015 e s.m. i. viene inserito il seguente comma 26-bis ai sensi del quale «è in facoltà̀ del commissario: operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 60, 61, 62, 74 e 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino a dieci giorni, in conformità alla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, il termine di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. È altresì in facoltà del commissario, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture relativi agli interventi attuativi del piano, fare ricorso all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; in questo caso, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, con- tenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, è rivolto ad almeno cinque opera- tori economici».

Le modifiche al Codice dei contratti.

Incentivi per funzioni tecniche. Il comma 526 aggiunge all'art. 113 del Codice dei contratti (recante disposizioni sulla corresponsione degli incentivi per l'esercizio delle funzioni tecniche nell'ambito della procedura di gara e nella fase di esecuzione) un comma 5-bis ai sensi del quale si precisa che: «Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture».

Concessioni autostradali e Linee Guida ANAC sulla verifica del rispetto dell'art. 177 del Codice. Il successivo comma 568 modifica l'art. 177 del Codice (recante disposizioni sugli affidamenti dei concessionari) specificando al comma 1 che per i titolari di concessioni autostradali (già in essere alla data di entrata in vigore del Codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, o con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea), ferme restando le altre disposizioni dello stesso comma 1, la quota/percentuale dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni da affidare obbligatoriamente mediante procedura ad evidenza pubblica “è pari al sessanta per cento”;

Lo stesso comma modifica conseguentemente anche il comma 3, relativo al controllo dell'ANAC sul rispetto dell'art. 177 del Codice, eliminando il riferimento alla quota dell'80% (il cui rispetto, come previsto dalla predetta modifica non è più obbligatorio solo per i concessionari autostradali).

La disposizione è quindi modificata nei seguenti termini «La verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1 da parte dei soggetti preposti e dell'ANAC viene effettuata annualmente, secondo le modalità indicate dall'ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Eventuali situazioni di squilibrio rispetto ai limiti indicati devono essere riequilibrate entro l'anno successivo. Nel caso di situazioni di squilibrio reiterate per due anni consecutivi, il concedente applica una penale in misura pari al 10% dell'importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica»

Si segnala peraltro che a seguito della suddetta modifica lo scorso 11 gennaio l'ANAC ha prorogato la procedura di consultazione per l'adozione delle Linee guida previste dallo stesso art. 177 comma 3, rinviando la scadenza per l'invio delle osservazioni sullo schema posto in consultazione al 22 gennaio 2018 (cfr. ANAC: proroga delle consultazioni sullo schema di Linee Guida sulle modalità di verifica del rispetto delle quote dei contratti affidati dai concessionari).

Sede delle Società Organismi di Attestazione. Il comma 569 modifica la disciplina sulla sede delle SOA precisando che le stesse devono avere sede in uno Stato membro dello stesso SEE che attribuisca all'attestazione che essi adottano la capacità di provare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all'esecutore di lavori pubblici.

L'art. 5, comma 1, L. 7 luglio 2016, n. 122 è pertanto sostituito nei seguenti termini: «1. Le Società Organismi di Attestazione, disciplinate dagli articoli 84 e 216, comma 14, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dalle relative norme di attuazione, ovvero gli organismi con requisiti equivalenti di un altro Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE), devono avere sede in uno Stato membro dello stesso SEE che attribuisca all'attestazione che essi adottano la capacità di provare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all'esecutore di lavori pubblici».

Termini per l'emissione dei certificati di pagamento. Infine il comma 586 modifica il comma 1 dell'art. 113-bis del Codice (recante la disciplina sui termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti) precisando che «I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore».

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