Omessa indicazione degli oneri della sicurezza nell’offerta economica e soccorso istruttorio

Giusj Simone
18 Gennaio 2018

La mancata indicazione, da parte del concorrente ad una gara d'appalto, degli oneri di sicurezza interni alla propria offerta (per essere gli stessi stati considerati nell'offerta medesima ma non indicati dettagliatamente) non consente l'esclusione automatica di quest'ultima, senza il previo soccorso istruttorio, tutte le volte in cui non sussista incertezza sulla congruità dell'offerta stessa.Trattasi di principio espresso dall'Adunanza Plenaria n. 19 del 2016 con riferimento alle gare bandite prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50 del 2016 e senz'altro riferibile anche a gare bandite in vigenza del nuovo Codice dei contratti pubblici.

La questione. La questione sulla quale il TAR romagnolo è chiamato a pronunciarsi è originata dall'impugnazione dell'aggiudicazione, e dei connessi atti di gara, dei lavori di “Demolizione e ricostruzione botte sifone del Canal Bianco all'attraversamento del Canale Boicelli” per essere stata disposta – asserisce parte ricorrente – in violazione dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e della lex specialis: l'aggiudicatario, invero, avrebbe omesso di indicare, in fase di offerta economica, gli oneri di sicurezza derivanti da rischio specifico o aziendale (avendo indicato, nell'apposito spazio, lo stesso considerevole importo già inserito nello spazio relativo all'indicazione dei costi per la mano d'opera, con conseguente asserito errore di compilazione del modulo dell'offerta economica, nel quale, in concreto, a fronte della doppia indicazione dell'importo relativo ai costi per la manodopera, risulterebbe non indicato alcun importo riguardo agli oneri di sicurezza aziendali) e avrebbe dovuto, per l'effetto, essere escluso ai sensi di quanto disposto dalla predetta norma e dalla lex specialis sul punto. Né la Stazione Appaltante avrebbe potuto applicare il soccorso istruttorio, trattandosi di mancanza ovvero incompletezza dell'offerta economica.

I rilievi del TAR. L'adito TAR osserva che la rilevata uguaglianza dei due importi indicati dall'aggiudicatario nel modulo di offerta economica, da riferirsi alle due distinte voci dei “costi per la mano d'opera” e oneri per la sicurezza aziendale”, non costituisce elemento di per sé sufficiente a catalogare l'operazione compiuta dall'aggiudicatario quale errore materiale dallo stesso commesso in sede di compilazione del modulo di offerta economica, né, tantomeno, a far pervenire alla conclusione che l'aggiudicatario abbia tout court omesso di indicare l'importo afferente gli oneri per la sicurezza aziendali. A ben vedere, il modulo risulta compilato nell'apposito spazio con l'indicazione di un importo che è stato dettagliatamente ricostruito – in sede di soccorso istruttorio – dall'aggiudicatario con indicazione delle singole voci degli oneri per la sicurezza interni o aziendali che lo stesso intende offrire per il peculiare appalto di lavori oggetto di aggiudicazione. Al più, l'eventuale non diretta inerenza di alcune di tali dettagliate voci di costo agli oneri in parola avrebbe potuto comportare un rilievo nei confronti dell'aggiudicatario di avere indicato costi – ancorché verificabili dalla stazione appaltante nella loro entità ex art. 97, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 – sovrabbondanti rispetto al dato richiesto dalla lex specialis, ma ciò non sarebbe certamente valso per considerare tamquam non esset il suddetto elenco e, soprattutto, quale omessa l'indicazione dell'importo in questione.

In ogni caso, rileva il TAR, occorre distinguere – in linea con le Adunanze Plenarie nn. 19 e 20 del 2016 – tra le ipotesi di formulazione dell'offerta economica senza alcuna considerazione dei costi derivanti dal doveroso adempimento degli obblighi di sicurezza a tutela dei lavoratori e le ipotesi in cui l'offerta economica non specifica la parte del prezzo corrispondente ai predetti costi pur avendone tenuto conto nella quantificazione del prezzo complessivo offerto.

Se nel primo caso è senz'altro da escludere l'applicabilità del soccorso istruttorio, trattandosi di carenza sostanziale dell'offerta economica non sanabile ex post (poiché comporterebbe, altrimenti, una sostanziale modifica del prezzo con conseguente violazione del principio di par condicio dei concorrenti), nel secondo caso, invece, trattasi di carenza meramente formale suscettibile di soccorso istruttorio (poiché esso non si traduce in una modifica sostanziale del contenuto dell'offerta, ma solo nella specificazione formale di una voce che, seppur considerata nel prezzo finale, non è stata indicata dettagliatamente).

Il principio.La mancata indicazione, da parte del concorrente ad una gara d'appalto, degli oneri di sicurezza interni alla propria offerta (per essere gli stessi stati considerati nell'offerta medesima ma non indicati dettagliatamente) non consente l'esclusione automatica di quest'ultima, senza il previo soccorso istruttorio, tutte le volte in cui non sussista incertezza sulla congruità dell'offerta stessa.

Secondo il TAR, tale principio, espresso dall'Adunanza Plenaria n. 19/2016 con riferimento alle gare bandite prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, deve senz'altro ritenersi applicabile anche con riferimento a gare, come quella di specie, bandite in vigenza del nuovo codice dei contratti pubblici (in tal senso, cfr. TAR Brescia, Sez. II, 14 luglio 2017, n. 912; TAR Palermo, Sez. III, 15 maggio 2017, n. 1318; TAR Lazio, Sez. II Ter, 20 luglio 2017, n. 8819).

In conclusione, il TAR respinge le doglianze di parte ricorrente, ritenendo legittima l'operazione di compilazione del modulo di offerta economica – consentita all'aggiudicatario in sede di soccorso istruttorio – non avendo potuto ciò solo influire (né avrebbe potuto, vista l'analitica indicazione delle voci di costo che trovano piena conferma nell'offerta tecnica) sull'offerta dell'aggiudicatario e, quindi, sulla possibilità di modifica ex post della stessa, con conseguente insussistenza della violazione del principio di par condicio paventata dalla ricorrente.

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