Decreto vaccini: la palla subito alla Corte Costituzionale. Su ricorso della Regione Veneto, la Consulta è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della disciplina (d.l. n. 73/2017, convertito dalla legge n. 119/2017) che ha introdotto l'obbligatorietà di 10 (inizialmente 12) vaccinazioni per i minori fino a 16 anni di età, con la previsione, per i casi di inadempimento, di sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia.
La vaccinazione obbligatoria è incostituzionale? Per la Regione Veneto non ci sono dubbi. La Regione ha contestato, innanzitutto, l'insussistenza dei presupposti per la decretazione d'urgenza (art. 77 Cost.), atteso che il d.l. sarebbe stato emanato in assenza di una reale emergenza sanitaria che giustificasse l'intervento del Governo.
La ricorrente lamenta, poi, la lesione di diverse prerogative regionali, posto che il carattere dettagliato delle norme censurate impedirebbe di qualificarle come principi fondamentali in materia di “tutela della salute” (art. 117, comma 3, Cost.). Inoltre, sarebbero state violate le competenze regionali in materia di “istruzione” e di “formazione professionale” (art. 117, comma 3 e 4, Cost.), nonché l'autonomia amministrativa della Regione (art. 118 Cost.).
Ed ancora, la ricorrente sostiene che le norme censurate sarebbero inidonee o eccessive rispetto agli obiettivi di tutela della salute pubblica perseguiti, non avendo il legislatore bilanciato in modo equilibrato, conformemente al principio di proporzionalità, la tutela della salute, collettiva e individuale, e l'autodeterminazione personale in materia sanitaria, garantita dagli artt. 2, 3 e 32 Cost., oltre che a livello sovranazionale.
La Consulta ricostruisce il quadro normativo previgente. Alla vigilia del decreto-legge censurato, gli obblighi vaccinali per la popolazione in età pediatrica erano quelli contro la difterite (l. n. 891/1939, il tetano (l. n. 292/1963), la poliomielite (l. n. 51/1966) e l'epatite virale B (l. n. 165/1991): la certificazione relativa all'esecuzione della vaccinazione era prevista come documentazione da presentare all'atto dell'iscrizione alle scuole primarie e ad altre collettività infantili; nei casi di inottemperanza erano previste sanzioni amministrative di carattere pecuniario.
Dall'obbligo alla raccomandazione e ritorno. Nell'ambito della disciplina dei servizi di medicina scolastica, negli anni '60 è stata introdotta la regola secondo cui i direttori degli istituti pubblici e privati non avrebbero potuto ammettere alla scuola o agli esami gli alunni non sottoposti alle vaccinazioni e rivaccinazioni obbligatorie. Successivamente, tale previsione è stata superata (d.P.R., n. 355/1999), fermo restando il controllo sulle certificazioni all'atto dell'ammissione alle scuole o agli esami e la segnalazione delle eventuali omissioni, da parte dei responsabili di istituto, alle amministrazioni sanitarie ed impregiudicato il potere dell'autorità sanitaria di adottare interventi d'urgenza.
Parallelamente, sono emersi dubbi sulla capacità dell'apparato sanzionatorio di contribuire in misura effettiva al raggiungimento degli obiettivi di politica vaccinale. Per questo, nonostante rimanessero in vigore le citate disposizioni in materia di vaccinazioni obbligatorie, a partire dal triennio 2005-2007, si è consentito che un percorso per la sospensione sperimentale dell'obbligo vaccinale fosse intrapreso nelle Regioni nelle quali i servizi vaccinali avessero raggiunto determinate condizioni di efficacia ed efficienza (tra le quali la Regione Veneto).
Tuttavia, da alcuni anni a questa parte, si è rilevata una tendenza al calo delle coperture vaccinali. Inoltre, nel corso del 2017, ulteriori preoccupazioni sono insorte a seguito di un'epidemia di morbillo con caratteristiche particolari anche per il numero dei casi, l'età mediana dei pazienti (27 anni) e il tasso di complicanze e ospedalizzazione: in questo contesto, interviene il d.l. n. 73/2017.
Cosa prevede il decreto vaccini? Inizialmente, sono state introdotte 12 vaccinazioni obbligatorie per i minori di 16 anni: oltre alle 4 storicamente obbligatorie (contro difterite, tetano, poliomielite ed epatite B), quelle contro pertosse, Hib, meningococco di tipo B e C, morbillo, rosolia, parotite e varicella. In sede di conversione, è stata eliminata l'obbligatorietà dei vaccini contro il meningococco di tipo B e C, comunque offerti gratuitamente.
La legge di conversione, inoltre, ha significativamente ridotto la sanzione pecuniaria prevista in caso di perdurante inottemperanza: da un minimo di 100 a un massimo di 500 euro (in luogo di un minimo di 500 a un massimo di 7.500 euro previsti dal decreto-legge).
All'atto dell'iscrizione del minore, i responsabili delle istituzioni educative sono tenuti a richiedere ai genitori o ai tutori la presentazione, in alternativa, di una delle seguenti documentazioni: la certificazione dell'avvenuta effettuazione delle vaccinazioni o del differimento o dell'esonero; una dichiarazione sostitutiva, con successiva presentazione delle certificazioni; la richiesta delle vaccinazioni presentata all'ASL. La mancata presentazione di almeno uno di tali documenti è segnalata dai dirigenti entro 10 giorni alle ASL.
In merito all'ammissione alle strutture educative, bisogna distinguere: nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia, la presentazione della documentazione costituisce requisito di accesso; in tutte le altre scuole, la mancata presentazione non impedisce né la frequenza, né gli esami.
Il Governo poteva intervenire con decreto legge? La Consulta ritiene non fondate le questioni relative all'insussistenza dei presupposti per procedere con la decretazione d'urgenza. Essendo il sindacato costituzionale circoscritto all'evidente mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza che giustificano il ricorso al decreto legge, solo l'evidente insussistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere determinano l'incostituzionalità (Corte cost., n. 171/2007 e n. 170/2017).
Prendendo in esame una pluralità di indici intrinseci ed estrinseci (titolo, preambolo, contenuto e ratio del decreto-legge, relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, lavori parlamentari), il Giudice delle leggi ha ritenuto soddisfatte, nella fattispecie, le condizioni previste dall'art. 77 Cost..
Nessuna lesione dell'autonomia regionale. Analogamente infondate sono state ritenute le censure riguardanti la lesione dell'autonomia legislativa e amministrativa regionale. La disciplina impugnata interseca indubbiamente una pluralità di materie, alcune delle quali anche di competenza regionale, come la tutela della salute e l'istruzione. Nondimeno, devono ritenersi chiaramente prevalenti i profili ascrivibili alle competenze legislative dello Stato relativi a principi fondamentali in materia di tutela della salute, livelli essenziali di assistenza, profilassi internazionale e norme generali sull'istruzione.
Ragioni logiche, prima che giuridiche, rendono necessario un intervento del legislatore statale e le Regioni sono vincolate a rispettare ogni previsione contenuta nella normativa statale, incluse quelle che, sebbene a contenuto specifico e dettagliato, per la finalità perseguita si pongono in rapporto di coessenzialità e necessaria integrazione con i principi di settore (cfr., recentemente, Corte cost., n. 192/2017).
Il decreto vaccini lede il diritto alla salute? La Consulta ritiene infondate anche le questioni sollevate in relazione agli altri parametri costituzionali evocati. La giurisprudenza della Consulta è salda nell'affermare che l'art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività, nonché, nel caso di vaccinazioni obbligatorie, con l'interesse del bambino, che esige tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai loro compiti di cura (cfr., ex multis, Corte cost., n. 258/1994).
In particolare, è stato precisato che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 Cost.: se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria (Corte cost., n. 258/1994 e n. 307/1990).
Pertanto, i valori costituzionali coinvolti nella problematica delle vaccinazioni sono molteplici e implicano, oltre alla libertà di autodeterminazione individuale nelle scelte inerenti alle cure sanitarie e la tutela della salute individuale e collettiva, anche l'interesse del minore, da perseguirsi anzitutto nell'esercizio del diritto-dovere dei genitori di adottare le condotte idonee a proteggere la salute dei figli, garantendo però che tale libertà non determini scelte potenzialmente pregiudizievoli per la salute del minore.
Vaccini obbligatori: disciplina ragionevole, almeno per il momento… Il contemperamento dei molteplici principi sopra richiamati lascia spazio alla discrezionalità del legislatore nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell'obbligo, nonché, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l'effettività dell'obbligo.
Il contemperamento di questi molteplici principi lascia spazio alla discrezionalità del legislatore nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive: nel presente contesto, il legislatore ha ritenuto di dover rafforzare la cogenza degli strumenti della profilassi vaccinale, configurando un intervento non irragionevole allo stato attuale delle condizioni epidemiologiche e delle conoscenze scientifiche, ma nulla esclude che, mutate le condizioni, la scelta possa essere rivalutata e riconsiderata.
*Fonte: www.dirittoegiustizia.it.