La disciplina del subappalto al vaglio della CGUE: l’ordinanza di rinvio del TAR Lombardia

Redazione Scientifica
22 Gennaio 2018

Il TAR Lombardia ha posto, in via pregiudiziale, alla CGUE il seguente quesito interpretativo: «Se i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di...

Il TAR Lombardia ha posto, in via pregiudiziale, alla CGUE il seguente quesito interpretativo: «Se i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), l'articolo 71 della direttiva 2014/24 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, il quale non contempla limitazioni quantitative al subappalto, e il principio eurounitario di proporzionalità, ostino all'applicazione di una normativa nazionale in materia di appalti pubblici, quale quella italiana contenuta nell'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50, secondo la quale il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture».

Si segnala che il TAR ha chiesto l'applicazione del procedimento accelerato ai sensi dell'art. 105, paragrafo 1, del Regolamento di procedura, motivando tale istanza: (i) sulla base dei precedenti giurisprudenziali della stessa CGUE richiamati in motivazione; (ii) in considerazione del fatto che la domanda verte su una “questione di principio” giacché “la norma limitativa del subappalto è di corrente applicazione”; (iii) evidenziando che l'appalto riguarda l'esecuzione di opere urgenti e insuscettibili di ritardo o sospensione.

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