Riforma Orlando. Attuata la delega sulle impugnazioni
23 Gennaio 2018
In attuazione della delega contenuta nell'art. 1, commi 82, 83 e 84, lett. f), g), h), i), l) e m) l. 103 del 2017, il Consiglio dei Ministri in data 19 gennaio 2018 ha approvato il decreto legislativo recante le disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione. Il provvedimento si colloca in linea con gli interventi già attuati dalla citata legge, entrata in vigore il 3 agosto 2017, relativi alla reintroduzione del concordato con rinuncia ai motivi e alla rinnovazione della prova dichiarativa in caso di appello del P.M. contro la sentenza di proscioglimento. Con lo stesso provvedimento è stata reintrodotta l'appellabilità della sentenza di non luogo a procedere. Il nuovo testa mira alla deflazione del carico giudiziario, mediante la semplificazione dei procedimenti di appello e di cassazione. Le modifiche riguardano la legittimazione oggettiva e soggettiva, la riduzione dei casi di appello e una nuova disciplina dell'appello incidentale. Alcune previsioni hanno, infine, ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti riguardanti i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace. In particolare, si prevede che il P.M. possa appellare le sentenze di condanna solo nel caso in cui la decisione modifichi il titolo del reato o escluda una circostanza aggravante ad effetto speciale ovvero stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (art. 593, commi 1 e 2, c.p.p.). Resta confermato che il P.M. possa impugnare tutte le sentenze di proscioglimento. L'imputato potrà, invece, appellare, oltre alle sentenze di condanna, anche quelle di proscioglimento, escluse quelle con formula piena (perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso) (art. 593, commi 1 e 2, c.p.p.). Tanto l'imputato, quanto il pubblico ministero non potranno appellare le sentenze relative alle contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda, ora estesa anche a quelle punite con pena alternativa. La disciplina opera anche nei confronti delle decisioni emesse all'esito del giudizio abbreviato. La riferita soluzione viene estesa anche alle sentenze di non luogo a procedere. S'impongono due precisazioni: da un lato, per ovviare alla generale appellabilità, nei limiti indicati, da parte del P.M., si precisa che la procura potrà proporre l'impugnazione, nell'interesse dell'imputato solo con ricorso per cassazione e solo per violazione di legge; dall'altro lato, non può non sottolinearsi criticamente, la conservazione del limite all'appellabilità da parte dell'imputato della sentenza di assoluzione ex art. 530 cpv, nonostante i suoi effetti pregiudizievoli in sede civile. In attuazione della delega, il decreto legislativo precisa anche quali sono gli uffici del pubblico ministero legittimati ad appellare. Fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del primo comma dall'articolo 570 c.p.p. a mente del quale il procuratore della Repubblica presso il tribunale può proporre ricorso per cassazione, segnatamente nelle ipotesi di cui all'articolo 608, commi 2 e 4, c.p.p., si introduce l'art. 593-bis c.p.p. il quale stabilisce che il procuratore generale presso la Corte d'appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione o di acquiescenza al provvedimento. A tal fine, oltre all'abrogazione dell'art. 166 disp. att. c.p.p., ormai incompatibile con le nuove regole, si prevede che vengano promosse delle intese o altre forme di coordinamento da parte della procura generale con i procuratori del distretto (art. 166-bis disp. att. c.p.p.). Nel rispetto della legge delega, si prevede, poi che l'appello incidentale possa essere proposto esclusivamente dall'imputato che non ha proposto impugnazione. In linea con la ridefinita disciplina del pubblico ministero. Viene eliminato l'appello incidentale del P.M. Si precisa altresì che nei casi in cui l'imputato non sia legittimato ad appellare in via principale, e, conseguentemente, neppure in via incidentale, lo stesso imputato, entro 15 giorni dalla notificazione dell'impugnazione presentata dalla altre parti, abbia la facoltà di produrre memorie e richieste scritte. Si tratta di una previsione diversa da quanto stabilito all'art. 121 c.p.p., posto che in questo caso, il giudice con la decisione dovrà esprimersi in modo puntuale sulle considerazioni della difesa. Si prevede che il P.M. non possa appellare la sentenza di proscioglimento, mentre potrà proporre ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di pace per tutti i motivi dell'art. 606 c.p.p.; nel caso in cui la decisione venga emessa dal tribunale (in sede d'appello), il ricorso sarà proponibile solo per violazione di legge. Per analoga ragione, si prevede che nel caso in cui i reati di competenza del giudice di pace vengano trattati nel rito ordinario, le sentenze emesso in appello siano, analogamente, ricorribili solo per violazione di legge. Risponde alla funzionalità del sistema, il nuovo art. 165-bis disp. att. c.p.p. che prescrive l'invio al giudice ad quem, unitamente al provvedimento impugnato, di alcune informazioni processuali: nominativi dei difensori, con indicazione della data di nomina; delle dichiarazioni o elezioni o determinazioni di domicilio, con indicazione delle relative date; dei termini di prescrizione riferiti a ciascun reato, con indicazione degli atti interruttivi e delle specifiche cause di sospensione del relativo corso, ovvero le eventuali dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione; i termini di scadenza delle misure cautelari in atto, con indicazione della data di inizio e di eventuali periodi di sospensione o proroga. Il comma 2 del nuovo articolo prevede, infine che, in caso di ricorso per cassazione, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato sia trasmessa alla Corte copia degli atti del processo indicati dal ricorrente nei motivi di gravame ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. e) c.p.p., ovvero l'attestazione della loro mancanza agli atti del procedimento |