Precisazioni sull’onere di immediata impugnazione degli atti della fase di selezione del promotore

Carlo M. Tanzarella
22 Gennaio 2018

La regola per cui, in un procedimento di finanza di progetto, gli atti della fase di selezione del promotore sono immediatamente impugnabili non soffre deroghe nemmeno laddove l'Amministrazione li abbia posti a diretto fondamento degli atti indittivi della gara.

Il caso. Nel contestare la legittimità degli atti di una gara bandita nell'ambito di un procedimento di finanza di progetto, ai sensi dell'art. 183, D.lgs. n. 50 del 2016, l'impresa ricorrente ha proposto censure concernenti, da un lato, la circostanza che il progetto selezionato dall'Amministrazione e posto a base di gara non sarebbe stato previamente inserito in alcuno strumento di programmazione, né previamente approvato dall'organo competente, e dall'altro, la ritenuta assenza, nel progetto medesimo, di taluni elaborati assunti come necessari.

Muovendo dalla ricognizione dei vizi prospettati, il Tar per la Lombardia ha rilevato come essi non riguardino direttamente gli atti della procedura di gara, quanto piuttosto i presupposti provvedimenti di scelta del promotore e di dichiarazione di fattibilità del progetto, poi posto a base di gara per la scelta del concessionario.

Onere di immediata impugnazione e interesse al ricorso. Per tale ragione, il Giudice ha accolto l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Amministrazione resistente e dal RTI controinteressato, le quali hanno opposto la mancata, tempestiva impugnazione dei summenzionati provvedimenti afferenti alla fase di selezione del promotore.

Al riguardo, il Tar ha richiamato l'insegnamento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che con sentenza n. 1 del 2012 aveva già affermato la regola per cui, nel procedimento di finanza di progetto, la fase di selezione della proposta è immediatamente impugnabile da parte di coloro che abbiano presentato proposte concorrenti in relazione al medesimo oggetto.

Secondo il Tar, in disparte il rilievo che, non avendo presentato una propria autonoma proposta, l'impresa ricorrente difetterebbe addirittura di un interesse concreto ed attuale all'impugnazione degli atti della fase di scelta del promotore, l'ammissibilità delle censure tardivamente svolte nei confronti di questi ultimi non sarebbe recuperabile in ragione del fatto che la determinazione recante la dichiarazione di fattibilità del progetto è stata posta dall'Amministrazione a fondamento degli atti indittivi della gara, oggetto principale del ricorso.

Né l'ammissibilità del ricorso sarebbe predicabile riferendo l'interesse ad impugnare al mero inserimento del progetto del promotore a base della gara, trattandosi invero di una conseguenza diretta dell'individuazione del promotore e del progetto, in relazione alla quale la ricorrente, come rilevato dal Tar, ha censurato violazioni procedimentali e contenutistiche ad essa direttamente riferibili.

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