Ripartizione del mutuo per la casa familiare assegnata a un solo coniuge

Alberto Figone
24 Gennaio 2018

Come si ripartiscono gli oneri del mutuo per la casa comune assegnata ad uno solo dei coniugi?

Come si ripartiscono gli oneri del mutuo per la casa comune assegnata ad uno solo dei coniugi?

Di regola, esula dal novero dei provvedimenti adottabili in sede di separazione o divorzio la ripartizione degli oneri di ammortamento del mutuo contratto congiuntamente per la casa coniugale, oggetto di assegnazione. L'individuazione del soggetto tenuto al pagamento dei ratei deve essere effettuato in applicazione del relativo contratto di mutuo, stipulato fra i coniugi e l'istituto mutuante. Si è peraltro ritenuto in giurisprudenza che il Giudice possa imporre a carico del genitore, quale modalità di adempimento dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, il pagamento delle rate di mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, trattandosi di voce di spesa sufficientemente determinata; tanto potrebbe fare pure in mancanza di specifica domanda di parte (Cass. civ., 3 settembre 2013, n. 20139). Ovviamente, l'onere del mutuo è una voce di cui il Giudice deve tenere conto al fine dell'eventuale liquidazione del contributo a favore del coniuge assegnatario della casa (Cass. civ., 25 giugno 2010, n. 15333).

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