Testimone intimidito. Utilizzabili anche le Sit rese dal teste in altro procedimento
24 Gennaio 2018
In un procedimento avente ad oggetto il reato di estorsione e plurime fattispecie di usura, la Cassazione penale, Sez. II, sent. n. 1942 del 17 gennaio 2018, ha fatto chiarezza in merito all'ammissibilità dell'acquisizione e utilizzazione dei verbali di dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari dai testi che sarebbero stati oggetto di minacce. I giudici di legittimità hanno ribadito il principio secondo cui «ai fini dell'utilizzo, ai sensi dell'art. 500, comma 4, c.p.p., delle dichiarazioni predibattimentali del testimone, gli elementi concreti sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto a violenza o minaccia, affinché non deponga ovvero deponga il falso, non possono coincidere con gli elementi di prova necessari per una pronuncia di condanna e consistono in elementi sintomatici dell' intimidazione subita dal teste, purché connotati da precisione, obiettività e significatività e valutati secondo parametri correnti di ragionevolezza e di persuasività». Tali elementi, secondo la S.C., possono desumersi da circostanze e atteggiamenti emersi sia nel corso della deposizione dibattimentale che al di fuori del dibattimento ma anche dalle Sit rese alla P.G. dai testi in altro procedimento. Infine, nelle motivazione della sentenza, si puntualizza che la minaccia di cui al comma 4 dell'art. 500 c.p.p. è da ritenersi integrata da «qualsiasi comportamento suscettibile di incutere timore e di far sorgere la preoccupazione di poter soffrire un male o un danno ingiusti, ancorché non oggettivi, ma semplicemente percepiti, tale da compromettere o diminuire la libertà del teste che ne è destinatario, a nulla rilevando la circostanza che il teste abbia poi reso deposizione».
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