L’annullamento giurisdizionale dell’esclusione non può comportare il risarcimento o il subentro nel contratto se il ricorrente non lo chiede
24 Gennaio 2018
Il caso. A seguito dell'esclusione per collegamento sostanziale da una procedura di gara e la relativa segnalazione all'Anac il concorrente (escluso e segnalato) ricorreva dinanzi al TAR competente per chiedere l'annullamento e la sospensione in via cautelare degli atti impugnati, senza però formulare una specifica richiesta di risarcimento del danno e/o subentro nel contratto. Dopo il rigetto dell'istanza cautelare, la stazione appaltante stipulava il contratto di appalto con l'impresa risultata aggiudicataria e di tale evenienza dava atto al Collegio nel corso del giudizio di merito.
Gli effetti della sentenza di annullamento dell'esclusione in caso di omessa domanda di risarcimento e di subentro. Il TAR ha accolto il ricorso ravvisando una carenza di motivazione del provvedimento impugnato e una mancata verifica in contraddittorio con l'operatore interessato dell'ipotesi escludente del collegamento sostanziale avanzata dalla stazione appaltante. Tuttavia il TAR ha escluso che detto accoglimento possa comportare effetti ulteriori rispetto all'annullamento degli atti riconosciuti illegittimi, non avendo la società ricorrente chiesto né il risarcimento del danno subito, né tanto meno il subentro nel contratto di appalto nelle more stipulato con l'impresa aggiudicataria. Inoltre il TAR ha precisato che deve reputarsi inammissibile l'impugnazione della segnalazione inviata ad Anac alla luce del costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui siffatta segnalazione è da considerarsi alla stregua di un atto in sé privo di lesività. |