Norme per il diritto e la tutela al lavoro dei disabili

Redazione Scientifica
25 Gennaio 2018

Appare conforme alla ratio dell'art. 3 della l. n. 68 del 1999 l'interpretazione di questa fornita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'interpello n. 23 del 1° agosto 2012, e cioè che...

Appare conforme alla ratio dell'art. 3 della l. n. 68 del 1999 l'interpretazione di questa fornita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'interpello n. 23 del 1° agosto 2012, e cioè che «nell'ipotesi di acquisizione di personale già impiegato in appalto, c.d. “cambio appalto”, l'incremento dell'occupazione assume carattere provvisorio, in quanto destinato a subire, inevitabilmente, una contrazione al termine dell'esecuzione dell'appalto stesso» e che, di conseguenza, «il personale che transita dall'azienda uscente all'azienda subentrante non dovrà essere computato nella quota di riserva ai fini dell'art. 3, l. n. 68 del 1999».

Richiama la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 31 gennaio 2017, n. 383, secondo cui «dal computo dei lavoratori impiegati ai fini della quota di riserva devono essere esclusi i lavoratori assunti in virtù delle c.d. clausole sociali, ossia il personale assunto a seguito e in ragione dell'aggiudicazione di un appalto e destinato, al termine dello stesso, a transitare alle dipendenze del nuovo aggiudicatario».

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